Territorio
Regolamento edilizio tipo e definizioni uniformi: chiarito regime transitorio.
Nota del consigliere Enzo Colonna
Altamura - domenica 6 agosto 2017
Comunicato Stampa
Con una circolare a firma del Assessore all'Urbanistica, Alfonso Pisicchio, e del Dirigente del competente dipartimento regionale, Ing. Barbara Valenzano, diffusa oggi ai Comuni pugliesi e agli ordini professionali, è stato finalmente fugato ogni dubbio in ordine a procedimento e tempi di adeguamento dei regolamenti edilizi comunali al nuovo Regolamento Edilizio Tipo (RET) e alle Definizioni Uniformi e in ordine al regime transitorio.
Le incertezze erano sorte a causa di una incongruenza tra quanto disposto, per un verso, da due deliberazioni di Giunta regionale e per l'altro da una legge regionale, provvedimenti di diversa natura che erano intervenuti sulla stessa materia.
In particolare, con la deliberazione n. 554 del'11 aprile scorso, la Regione, in esecuzione dell'Intesa sottoscritta nell'ottobre 2016 dalla Conferenza Unificata, ha recepito il Regolamento Edilizio Tipo e le Definizioni Uniformi. Con la successiva deliberazione n. 648 del 4 maggio 2017 era stato invece definito un regime transitorio che limitava alle "pratiche edilizie" presentate entro il 25 luglio l'applicazione delle vecchie regolamentazioni comunali.
La legge regionale (n. 11 del 18 maggio 2017) successivamente approvata dal Consiglio, dopo un iter di alcuni mesi, è intervenuta a disciplinare più puntualmente procedure e tempi per l'adeguamento e regime transitorio.
Ha previsto infatti, in linea con le disposizioni dell'Intesa, un termine di 180 giorni per l'adeguamento dei regolamenti comunali al nuovo Regolamento Edilizio Tipo. Decorso infruttuosamente tale termine, il regolamento edilizio comunale non adeguato cessa di avere effetti per le parti incompatibili con il RET.
Sino all'adeguamento e comunque non oltre il termine ultimo del 15 novembre 2017, tutte le pratiche edilizie depositate o presentate entro tale data dovranno essere istruite e definite applicando la regolamentazione comunale previgente.
Sebbene sia noto che la legge regionale prevale su un provvedimento amministrativo, alcuni giorni fa, raccogliendo diverse segnalazioni, soprattutto da dirigenti e funzionari comunali oltre che da tecnici e privati cittadini, riguardanti la corretta applicazione della disciplina regionale prevista in materia, avevo evidenziato la necessità di un chiarimento.
Con la circolare diffusa oggi è stata fatta definitivamente chiarezza in ordine alla disciplina applicabile.
Nella circolare si legge infatti che "per effetto dell'entrata in vigore della legge regionale 11/2017 (BURP n. 58 del 19 maggio 2017) i Comuni hanno tempo sino al 16 ottobre 2017 - differibile al massimo sino al 15 novembre - per adeguare i regolamenti edilizi allo schema di regolamento edilizio tipo".
Pertanto, dalla stessa data di entrata in vigore della legge regionale hanno cessato di avere efficacia le disposizioni contenute nelle deliberazioni di giunta "che regolano il procedimento e tempi di adeguamento dei regolamenti edilizi comunali al regolamento edilizio tipo", con la conseguenza che tutte "le determinazioni sui procedimenti edilizi faranno riferimento alle disposizioni vigenti al tempo di presentazione o deposito della pratica edilizia" (art. 3 della legge regionale n. 11/2017).
Quindi, le attuali discipline urbanistiche comunali troveranno applicazione per tutte le pratiche edilizie depositate o presentate sino all'adeguamento da parte dei Comuni al nuovo schema di regolamento tipo e comunque non oltre il termine del 15 novembre 2017.
Ringrazio l'Assessore Pisicchio e l'Ing. Valenzano per la tempestività dell'intervento che restituisce un quadro chiaro per i tanti operatori del settore e per i cittadini e che tende anche all'ulteriore obiettivo di sensibilizzare i Comuni a provvedere, nei termini stabiliti, all'adeguamento e coordinamento dei rispettivi regolamenti edilizi ai contenuti del RET e agli aggiornati parametri urbanistici ed edilizi, con le modalità espressamente previste dalla legge regionale.
In particolare ricordo che l'adeguamento alle nuove definizioni potrà essere operato anche con riferimento alle attuali norme tecniche di attuazione dei piani regolatori senza che ciò comporti la necessità di procedere con una variante urbanistica a condizione, però, che restino immutate le previsioni dimensionali dei rispettivi piani. In altri termini ai Comuni basterà recepire le nuove definizioni con una deliberazione di Consiglio e non invece attraverso la procedura più complessa prevista per le varianti urbanistiche.
Quella dell'adeguamento dei regolamenti è anche un'opportunità per i Comuni pugliesi per migliorare e modernizzare i propri strumenti operativi in materia edilizia nella direzione della semplificazione ed efficienza dell'azione amministrativa, della sostenibilità ambientale ed energetica degli interventi edilizi, della qualità architettonica, del decoro urbano, dell'igiene pubblica, del superamento delle barriere architettoniche, in sintesi, nella direzione del miglioramento della qualità urbana e della vita dei cittadini.
Le incertezze erano sorte a causa di una incongruenza tra quanto disposto, per un verso, da due deliberazioni di Giunta regionale e per l'altro da una legge regionale, provvedimenti di diversa natura che erano intervenuti sulla stessa materia.
In particolare, con la deliberazione n. 554 del'11 aprile scorso, la Regione, in esecuzione dell'Intesa sottoscritta nell'ottobre 2016 dalla Conferenza Unificata, ha recepito il Regolamento Edilizio Tipo e le Definizioni Uniformi. Con la successiva deliberazione n. 648 del 4 maggio 2017 era stato invece definito un regime transitorio che limitava alle "pratiche edilizie" presentate entro il 25 luglio l'applicazione delle vecchie regolamentazioni comunali.
La legge regionale (n. 11 del 18 maggio 2017) successivamente approvata dal Consiglio, dopo un iter di alcuni mesi, è intervenuta a disciplinare più puntualmente procedure e tempi per l'adeguamento e regime transitorio.
Ha previsto infatti, in linea con le disposizioni dell'Intesa, un termine di 180 giorni per l'adeguamento dei regolamenti comunali al nuovo Regolamento Edilizio Tipo. Decorso infruttuosamente tale termine, il regolamento edilizio comunale non adeguato cessa di avere effetti per le parti incompatibili con il RET.
Sino all'adeguamento e comunque non oltre il termine ultimo del 15 novembre 2017, tutte le pratiche edilizie depositate o presentate entro tale data dovranno essere istruite e definite applicando la regolamentazione comunale previgente.
Sebbene sia noto che la legge regionale prevale su un provvedimento amministrativo, alcuni giorni fa, raccogliendo diverse segnalazioni, soprattutto da dirigenti e funzionari comunali oltre che da tecnici e privati cittadini, riguardanti la corretta applicazione della disciplina regionale prevista in materia, avevo evidenziato la necessità di un chiarimento.
Con la circolare diffusa oggi è stata fatta definitivamente chiarezza in ordine alla disciplina applicabile.
Nella circolare si legge infatti che "per effetto dell'entrata in vigore della legge regionale 11/2017 (BURP n. 58 del 19 maggio 2017) i Comuni hanno tempo sino al 16 ottobre 2017 - differibile al massimo sino al 15 novembre - per adeguare i regolamenti edilizi allo schema di regolamento edilizio tipo".
Pertanto, dalla stessa data di entrata in vigore della legge regionale hanno cessato di avere efficacia le disposizioni contenute nelle deliberazioni di giunta "che regolano il procedimento e tempi di adeguamento dei regolamenti edilizi comunali al regolamento edilizio tipo", con la conseguenza che tutte "le determinazioni sui procedimenti edilizi faranno riferimento alle disposizioni vigenti al tempo di presentazione o deposito della pratica edilizia" (art. 3 della legge regionale n. 11/2017).
Quindi, le attuali discipline urbanistiche comunali troveranno applicazione per tutte le pratiche edilizie depositate o presentate sino all'adeguamento da parte dei Comuni al nuovo schema di regolamento tipo e comunque non oltre il termine del 15 novembre 2017.
Ringrazio l'Assessore Pisicchio e l'Ing. Valenzano per la tempestività dell'intervento che restituisce un quadro chiaro per i tanti operatori del settore e per i cittadini e che tende anche all'ulteriore obiettivo di sensibilizzare i Comuni a provvedere, nei termini stabiliti, all'adeguamento e coordinamento dei rispettivi regolamenti edilizi ai contenuti del RET e agli aggiornati parametri urbanistici ed edilizi, con le modalità espressamente previste dalla legge regionale.
In particolare ricordo che l'adeguamento alle nuove definizioni potrà essere operato anche con riferimento alle attuali norme tecniche di attuazione dei piani regolatori senza che ciò comporti la necessità di procedere con una variante urbanistica a condizione, però, che restino immutate le previsioni dimensionali dei rispettivi piani. In altri termini ai Comuni basterà recepire le nuove definizioni con una deliberazione di Consiglio e non invece attraverso la procedura più complessa prevista per le varianti urbanistiche.
Quella dell'adeguamento dei regolamenti è anche un'opportunità per i Comuni pugliesi per migliorare e modernizzare i propri strumenti operativi in materia edilizia nella direzione della semplificazione ed efficienza dell'azione amministrativa, della sostenibilità ambientale ed energetica degli interventi edilizi, della qualità architettonica, del decoro urbano, dell'igiene pubblica, del superamento delle barriere architettoniche, in sintesi, nella direzione del miglioramento della qualità urbana e della vita dei cittadini.