Palazzo di città
Pubblicato il Manifesto I.C.I. 2010
Dal 2008 sono esentate dall'imposta le unità immobiliari adibite ad abitazione principale. I dettagli nel manifesto in allegato
Altamura - sabato 22 maggio 2010
È stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Altamura il manifesto "Imposta Comunale sugli Immobili 2010", comunemente chiamata I.C.I. Dallo stesso emerge, come scritto, che "l'aliquota I.C.I. per l'anno 2010 è stabilita nella misura del 5,8‰ (cinquevirgolaotto per mille) – con la detrazione di € 103,29 – per l'immobile esclusivamente adibito ad abitazione principale per le ipotesi non comprese nei criteri di esenzione".
Nel manifesto si dice che "in virtù dell'art. 1 del D.L. n. 93 del 27/05/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008 n. 126, a decorrere dall'anno 2008 sono esentate dall'I.C.I. le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. L'abitazione principale è quella dove il soggetto passivo ha acquisito la residenza anagrafica nonché quelle ad essa assimilate dal Comune con regolamento, escludendo in ogni caso gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9". Sono equiparate all'abitazione principale:
a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza
in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al 2° grado che la occupano quale loro abitazione principale;
c) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.
Per le ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) occorre presentare apposita comunicazione al competente ufficio. Sono, altresì, esentati gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dai soci assegnatari; gli immobili degli IACP regolarmente assegnati; l'ex casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato.
Il manifesto prosegue con la descrizione delle unità immobiliari equiparate all'abitazione principale e infine quelle che non rientrano nell'esenzione. L'imposta può essere corrisposta mediante versamento diretto all'agente della riscossione, o presso gli uffici postali usando modello di c/c postale N. 88635412 intestato a EQUITALIA ETR SPA ALTAMURA – BA – ICI o tramite modello F24, disponibile presso gli sportelli della Equitalia Etr SpA, gli Istituti di Credito e gli Uffici Postali.
Il versamento può essere effettuato in DUE RATE, delle quali la 1a pari al 50% dell'imposta dovuta, entro il 16 GIUGNO 2010, mentre la 2a rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, entro il periodo dal 1° al 16 DICEMBRE 2010, oppure IN UNICA SOLUZIONE entro il 16 GIUGNO 2010.
Per ulteriori dettagli, consultare il manifesto in allegato.
Nel manifesto si dice che "in virtù dell'art. 1 del D.L. n. 93 del 27/05/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008 n. 126, a decorrere dall'anno 2008 sono esentate dall'I.C.I. le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. L'abitazione principale è quella dove il soggetto passivo ha acquisito la residenza anagrafica nonché quelle ad essa assimilate dal Comune con regolamento, escludendo in ogni caso gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9". Sono equiparate all'abitazione principale:
a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza
in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al 2° grado che la occupano quale loro abitazione principale;
c) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.
Per le ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) occorre presentare apposita comunicazione al competente ufficio. Sono, altresì, esentati gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dai soci assegnatari; gli immobili degli IACP regolarmente assegnati; l'ex casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato.
Il manifesto prosegue con la descrizione delle unità immobiliari equiparate all'abitazione principale e infine quelle che non rientrano nell'esenzione. L'imposta può essere corrisposta mediante versamento diretto all'agente della riscossione, o presso gli uffici postali usando modello di c/c postale N. 88635412 intestato a EQUITALIA ETR SPA ALTAMURA – BA – ICI o tramite modello F24, disponibile presso gli sportelli della Equitalia Etr SpA, gli Istituti di Credito e gli Uffici Postali.
Il versamento può essere effettuato in DUE RATE, delle quali la 1a pari al 50% dell'imposta dovuta, entro il 16 GIUGNO 2010, mentre la 2a rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, entro il periodo dal 1° al 16 DICEMBRE 2010, oppure IN UNICA SOLUZIONE entro il 16 GIUGNO 2010.
Per ulteriori dettagli, consultare il manifesto in allegato.