Palazzo di città
Interventi edilizi, emanati gli indirizzi operativi
Palazzo di città promuove il recupero del patrimonio esistente
Altamura - lunedì 22 dicembre 2014
8.59
In edilizia, ormai, le parole d'ordine sono recupero e riutilizzo del patrimonio esistente, all'insegna del contenimento dell'uso del suolo, ma occorrono regole precise per snellire e semplificare le procedure e dare certezze agli operatori del settore.
Per questi motivi Palazzo di Città ha emanato un documento che intende impartire indicazioni precise per la gestione delle istanze relative agli interventi sul patrimonio edilizio.
La determina dirigenziale del settore sviluppo e governo del territorio distingue tra fabbricati preesistenti, ovvero quelli costruiti in territorio comunale prima del 31 ottobre 1942 e quelli realizzati fuori dal centro abitato fino al 1 settembre 1967, fabbricati legittimamente realizzati prima del 30 gennaio 1977 e dopo tale data, e infine quelli condonati.
Per i primi, ogni intervento potrà essere ammesso dietro presentazione di documentazione, di qualsiasi tipo, che ne dimostri la preesistenza e la consistenza e la destinazione d'uso del fabbricato, o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva del proprietario accompagnata da perizia tecnica che ne attesti la compatibilità con l'epoca di costruzione dichiarata.
Per gli edifici di epoca successiva, occorre dimostrare l'utilizzo del fabbricato in conformità al progetto approvato dalla commissione edilizia comunale, poi diventato permesso a costruire e D.I.A. in seguito alla modifica delle norme edilizie. Le istanze riguardanti gli edifici condonati invece potranno essere accettate dimostrando la coerenza del fabbricato con gli elaborati grafici allegati alla sanatoria.
Per tutti i tipi di edifici occorre una dichiarazione di idoneità statica e di collaudo.
Gli uffici precisano che i fabbricati non ultimati ed edificati in conformità rispetto al permesso rilasciato in seguito all'attuale Piano Regolatore, potranno essere completati in seguito a richiesta di rinnovo del titolo abilitativo. Consentiti anche gli interventi conservativi che non comportino modifiche sostanziali, così come la realizzazione di opere quali tettoie, porticati, piccole piscine e impianti finalizzati a una migliore fruizione del fabbricato, e quelli di demolizione giustificati da ragioni di ordine statico ed igienico-sanitario.
Per questi motivi Palazzo di Città ha emanato un documento che intende impartire indicazioni precise per la gestione delle istanze relative agli interventi sul patrimonio edilizio.
La determina dirigenziale del settore sviluppo e governo del territorio distingue tra fabbricati preesistenti, ovvero quelli costruiti in territorio comunale prima del 31 ottobre 1942 e quelli realizzati fuori dal centro abitato fino al 1 settembre 1967, fabbricati legittimamente realizzati prima del 30 gennaio 1977 e dopo tale data, e infine quelli condonati.
Per i primi, ogni intervento potrà essere ammesso dietro presentazione di documentazione, di qualsiasi tipo, che ne dimostri la preesistenza e la consistenza e la destinazione d'uso del fabbricato, o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva del proprietario accompagnata da perizia tecnica che ne attesti la compatibilità con l'epoca di costruzione dichiarata.
Per gli edifici di epoca successiva, occorre dimostrare l'utilizzo del fabbricato in conformità al progetto approvato dalla commissione edilizia comunale, poi diventato permesso a costruire e D.I.A. in seguito alla modifica delle norme edilizie. Le istanze riguardanti gli edifici condonati invece potranno essere accettate dimostrando la coerenza del fabbricato con gli elaborati grafici allegati alla sanatoria.
Per tutti i tipi di edifici occorre una dichiarazione di idoneità statica e di collaudo.
Gli uffici precisano che i fabbricati non ultimati ed edificati in conformità rispetto al permesso rilasciato in seguito all'attuale Piano Regolatore, potranno essere completati in seguito a richiesta di rinnovo del titolo abilitativo. Consentiti anche gli interventi conservativi che non comportino modifiche sostanziali, così come la realizzazione di opere quali tettoie, porticati, piccole piscine e impianti finalizzati a una migliore fruizione del fabbricato, e quelli di demolizione giustificati da ragioni di ordine statico ed igienico-sanitario.