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Il Comune cita l'Avis in Tribunale, tutti i particolari della vicenda

I documenti chiariscono la situazione. L'Associazione aveva accettato di pagare il canone

«Il Consiglio direttivo ha deliberato l'accettazione del locale sito in via Napoli n. 43, quale sede dell'associazione, alle condizioni previste dalla delibera n. 95 del 15 marzo 2001». È quanto si legge in una nota del 12 marzo 2002 a firma di Pietro Scalera, allora presidente dell'Avis di Altamura. Nella stessa comunicazione si specifica che il Consiglio direttivo aveva deliberato all'unanimità - e durante la stessa assemblea - la revoca della lettera con cui chiedeva all'Amministrazione comunale l'uso dei locali a titolo gratuito.

L'Associazione Volontari Italiani di Sangue ha ricevuto nelle scorse settimane un atto di citazione in Tribunale proposto dal Comune per non aver pagato il canone mensile dei locali - di proprietà comunale - occupati dal 22 aprile 2002 al 10 gennaio 2011. La cifra accumulata ammonta a 19.106.98 euro, corrispondente a 359.187 lire mensili. Secondo l'attuale presidente dell'Avis Antonio Denora, l'intoppo starebbe in «una serie di equivoci fra funzionari del Comune e politici». Con l'avvicendarsi delle Amministrazioni, i politici avrebbero sorvolato sulla questione, «promettendo e permettendo» all'associazione un uso gratuito dei locali.

I documenti chiariscono la situazione. Con la delibera di Giunta comunale n. 95 del 15 marzo 2001, a cui si fa riferimento nella nota di Scalera ed in cui si esamina la richiesta dell'Avis (protocollata al Comune il 26 febbraio 2001, quando era presidente dell'associazione Antonio Continisio) di utilizzare gratuitamente i locali, l'immobile di proprietà comunale viene concesso all'associazione al canone mensile di 359.187 lire, pari al canone corrisposto dal precedente affittuario, per un importo annuo di 4.310.250 lire e per sei anni a partire dalla sottoscrizione del contratto. Sarebbe scattato il rinnovo automatico per un uguale periodo di durata contrattuale se non ci fosse stata formale disdetta di una delle parti. Questo con riserva di sottoporre alla valutazione del Consiglio comunale la posizione dell'associazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 46 del Regolamento di Contabilità per la concessione a titolo gratuito dell'immobile.

Ad aprile 2001 viene comunicata all'Avis la concessione in locazione dell'immobile e richiesta l'accettazione esplicita di quanto stabilito nel provvedimento del 15 marzo 2001. A maggio e a settembre 2001, l'associazione dichiara per iscritto di accettare l'utilizzo del locale, ma a titolo gratuito.

A marzo 2002, come testimonia la nota di Pietro Scalera, l'Avis accetta il locale alle condizioni stabilite nella delibera del 2001, quindi dietro pagamento del canone. Nel documento approvato dalla Giunta comunale si specifica che, secondo il Regolamento di Contabilità, «è vietata ogni forma di locazione gratuita o a canone ridotto, salvo che si tratti di consentire l'istituzione, ovvero di assicurare il mantenimento di un servizio non altrimenti erogabile dal Comune. Salvo che il conduttore sia un ente e/o associazione senza finalità di lucro, non obbligato a prestare il suo servizio. Salvo che il servizio espletato o da espletare sia rispondente a evidenti e riconoscibili esigenze di utilità sociale per la Comunità amministrata». Tutte circostanze che devono ricorrere congiuntamente. Solo il Consiglio comunale può disporre, con atto deliberativo, la gratuità della locazione o la riduzione del canone.

Il 22 aprile 2002 il locale in via Napoli viene consegnato all'Avis. A giugno 2002 il Comune chiede all'associazione la documentazione necessaria alla stipula del contratto di locazione, «ma a tale richiesta - scrive il dirigente del VI settore Biagio Maiullari - non veniva dato riscontro». A settembre 2004, il Comune diffida l'Avis al pagamento della somma di 5.472,25 euro per canoni di locazione pregressi. A settembre 2009, «atteso che da una verifica contabile l'Avis risultava non aver mai corrisposto somme per canoni di locazione relativi all'immobile», il Comune diffida l'associazione al rilascio immediato dei locali e al pagamento di 17.155,84 euro per canoni pregressi. «A tale richiesta - scrive Maiullari - l'associazione non ha dato riscontro».

Il 29 novembre 2010 l'Avis comunica al Comune di aver trasferito la propria sede in Corso Umberto I, in un altro immobile di proprietà privata. Il 10 gennaio 2011, l'Avis riconsegna le chiavi e viene nuovamente diffidata al pagamento di 19.106,98 euro per canoni di locazione pregressi. Infine, l'atto di citazione in Tribunale (qui l'articolo).























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