Scuola e Lavoro
Docente precaria vince ricorso per la stabilizzazione
Intervista all'avvocato Grazia Berloco e al segretario provinciale dell'Ugl Rossano Sasso. Chiesto anche risarcimento per danni e disagi
Altamura - lunedì 8 agosto 2011
09.00
Storie di precarietà che accomunano tanti docenti. Con sentenza depositata lo scorso 18 luglio, il Tribunale di Trani - sezione Lavoro, a firma del giudice Chirone La Notte, ha accolto il ricorso depositato in data 3 maggio 2011 da una docente, precaria da oltre 7 anni, in servizio presso l'Istituto "Archimede" di Andria, patrocinata e difesa dall'avvocato altamurano Graziangela Berloco del Foro di Bari. Nel ricorso si chiedeva la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, oltre ad un risarcimento a compensazione dei disagi e dei danni subiti a causa della precarietà prolungata nel tempo. Abbiamo intervistato l'avvocato Berloco e Rossano Sasso, segretario provinciale del sindacato Ugl – Scuola di Bari, promotore del ricorso.
Una storia che accomuna tanti precari della scuola... come si può riassumere la vicenda della docente che ha vinto il ricorso?
Rossano Sasso: Una giovane laureata di belle speranze che vince a pieno titolo un concorso per diventare insegnante e che inizia a lavorare con supplenze brevi nella scuola, con l'obiettivo di entrare nei ruoli ed avere una posizione stabile. Gli anni passano, 5,6,7… ma la stabilità professionale non arriva ed influisce - tanto - anche su quella emotiva e familiare. La docente che ha vinto il ricorso è relativamente giovane, ha infatti "appena" 34 anni, ma tra i precari storici, nostri ricorrenti, c'è chi ha 15, 20, anche 25 anni di insegnamento alle spalle e non ancora una posizione stabile.
È stato chiesto un risarcimento a compensazione dei disagi e dei danni subiti a causa della precarietà prolungata nel tempo. A quanto ammonta il risarcimento e quali sono, precisamente, i danni subiti e i disagi affrontati dalla docente?
Avvocato Graziangela Berloco: Nel caso specifico il giudice ha riconosciuto sette mensilità dall'ultima retribuzione globale di fatto percepita dalla ricorrente, maggiorata degli accessori di legge. In pratica una mensilità per ogni anno di precariato. Circa i danni, è evidente il disagio che vive il precario. Gli è negata qualsiasi forma di progettualità di vita, quindi non solo lavorativa, ma anche - soprattutto! - personale e familiare.
Quali sono stati gli argomenti utilizzati a difesa della sua assistita?
Avvocato Graziangela Berloco: In estrema sintesi, il ricorso si concentra su due punti, la violazione del d.lgs 368/01, che recepisce la direttiva comunitaria 1999/70/Ce, ed in particolare dell'art. 1 e dell'art. 5, comma 4 bis, secondo cui qualora vengano superati i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. In subordine, la violazione dell'art. 36 del d.lgs 165/01, che prevede un risarcimento danni in caso di assunzioni ripetute con contratti a termine.
Se i licenziamenti subiti dalla docente sono "fuori norma", come è possibile che avvengano in un'istituzione statale come la scuola?
Rossano Sasso: Come lo stesso Giudice del Lavoro ha sottolineato nella sentenza in oggetto, il legislatore scolastico, spesso, emana provvedimenti che non brillano per coerenza e chiarezza, dando l'idea di qualcosa di "raffazzonato", di norme messe insieme alla meglio, più per correggere errori e sviste del passato che non per dar vita ad un organico e complesso disegno normativo (cit. pag. 3 della sentenza). E comunque non sarebbe questo il caso in cui una disposizione attuata dall'amministrazione scolastica è contraria a norme europee o addirittura a principi costituzionali.
Nella sentenza si legge "(…) il rapporto di lavoro tra la ricorrente ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Univ. e della Ricerca deve essere considerato a tempo indeterminato (…) con decorrenza dal 1° aprile 2009". Dunque l'1 aprile 2009 scattavano i 36 mesi? Cosa prevede la legge in questo caso?
Avvocato Graziangela Berloco: Il Giudice, richiamando anche un'altra sentenza del Tribunale di Napoli del 16 giugno 2011, argomenta che solo quei precari della scuola che abbiano conseguito un'anzianità di servizio di almeno 36 mesi entro il 25/09/2009, giorno di entrata in vigore del DL 134/09 - unico intervento legislativo in linea con la normativa comunitaria - possono richiedere che il rapporto di lavoro venga trasformato. Infatti, il richiamato decreto, aggiungendo l'art. 14 bis alla L 124/99, ha espressamente escluso che i contratti di lavoro stipulati per il conferimento delle supplenze possano trasformarsi in contratti a tempo indeterminato. Tale divieto, tuttavia, non può certamente impedire che si considerino a tempo indeterminato tutti quei rapporti il cui limite temporale dei 36 mesi sia stato superato prima della fatidica data del 25/09/2009.
Cosa insegna la docente?
Avvocato Graziangela Berloco: È docente di discipline giuridiche ed economiche presso le scuole secondarie.
Quante sono le persone che hanno presentato ricorso presso l'Ugl? Qual è l'iter che bisogna seguire per presentare ricorso?
Rossano Sasso: Attualmente circa 400 nella sola provincia di Bari. Per poter presentare ricorso bisogna innanzitutto aver prestato servizio per almeno 3 anni scolastici. Prima si impugna il licenziamento tramite raccomandata e poi si deposita il ricorso presso le cancellerie del Tribunale del Lavoro competente per territorio.
Nel comunicato si parla di nuove tasse per poter presentare ricorso al Giudice del Lavoro. Di che si tratta?
Avvocato Graziangela Berloco: Il DL del 6 luglio 2011 n. 98 ha introdotto il pagamento del contributo unificato, oltre che di marche da bollo, a carico dei lavoratori che vogliono proporre ricorso al Giudice del Lavoro. Solo da pochi giorni hanno previsto un esonero parziale, nel senso che sono esonerati solo quei ricorrenti il cui reddito Irpef 2010 non superi 31.884,48 euro.
In allegato, la sentenza integrale.
Una storia che accomuna tanti precari della scuola... come si può riassumere la vicenda della docente che ha vinto il ricorso?
Rossano Sasso: Una giovane laureata di belle speranze che vince a pieno titolo un concorso per diventare insegnante e che inizia a lavorare con supplenze brevi nella scuola, con l'obiettivo di entrare nei ruoli ed avere una posizione stabile. Gli anni passano, 5,6,7… ma la stabilità professionale non arriva ed influisce - tanto - anche su quella emotiva e familiare. La docente che ha vinto il ricorso è relativamente giovane, ha infatti "appena" 34 anni, ma tra i precari storici, nostri ricorrenti, c'è chi ha 15, 20, anche 25 anni di insegnamento alle spalle e non ancora una posizione stabile.
È stato chiesto un risarcimento a compensazione dei disagi e dei danni subiti a causa della precarietà prolungata nel tempo. A quanto ammonta il risarcimento e quali sono, precisamente, i danni subiti e i disagi affrontati dalla docente?
Avvocato Graziangela Berloco: Nel caso specifico il giudice ha riconosciuto sette mensilità dall'ultima retribuzione globale di fatto percepita dalla ricorrente, maggiorata degli accessori di legge. In pratica una mensilità per ogni anno di precariato. Circa i danni, è evidente il disagio che vive il precario. Gli è negata qualsiasi forma di progettualità di vita, quindi non solo lavorativa, ma anche - soprattutto! - personale e familiare.
Quali sono stati gli argomenti utilizzati a difesa della sua assistita?
Avvocato Graziangela Berloco: In estrema sintesi, il ricorso si concentra su due punti, la violazione del d.lgs 368/01, che recepisce la direttiva comunitaria 1999/70/Ce, ed in particolare dell'art. 1 e dell'art. 5, comma 4 bis, secondo cui qualora vengano superati i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. In subordine, la violazione dell'art. 36 del d.lgs 165/01, che prevede un risarcimento danni in caso di assunzioni ripetute con contratti a termine.
Se i licenziamenti subiti dalla docente sono "fuori norma", come è possibile che avvengano in un'istituzione statale come la scuola?
Rossano Sasso: Come lo stesso Giudice del Lavoro ha sottolineato nella sentenza in oggetto, il legislatore scolastico, spesso, emana provvedimenti che non brillano per coerenza e chiarezza, dando l'idea di qualcosa di "raffazzonato", di norme messe insieme alla meglio, più per correggere errori e sviste del passato che non per dar vita ad un organico e complesso disegno normativo (cit. pag. 3 della sentenza). E comunque non sarebbe questo il caso in cui una disposizione attuata dall'amministrazione scolastica è contraria a norme europee o addirittura a principi costituzionali.
Nella sentenza si legge "(…) il rapporto di lavoro tra la ricorrente ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Univ. e della Ricerca deve essere considerato a tempo indeterminato (…) con decorrenza dal 1° aprile 2009". Dunque l'1 aprile 2009 scattavano i 36 mesi? Cosa prevede la legge in questo caso?
Avvocato Graziangela Berloco: Il Giudice, richiamando anche un'altra sentenza del Tribunale di Napoli del 16 giugno 2011, argomenta che solo quei precari della scuola che abbiano conseguito un'anzianità di servizio di almeno 36 mesi entro il 25/09/2009, giorno di entrata in vigore del DL 134/09 - unico intervento legislativo in linea con la normativa comunitaria - possono richiedere che il rapporto di lavoro venga trasformato. Infatti, il richiamato decreto, aggiungendo l'art. 14 bis alla L 124/99, ha espressamente escluso che i contratti di lavoro stipulati per il conferimento delle supplenze possano trasformarsi in contratti a tempo indeterminato. Tale divieto, tuttavia, non può certamente impedire che si considerino a tempo indeterminato tutti quei rapporti il cui limite temporale dei 36 mesi sia stato superato prima della fatidica data del 25/09/2009.
Cosa insegna la docente?
Avvocato Graziangela Berloco: È docente di discipline giuridiche ed economiche presso le scuole secondarie.
Quante sono le persone che hanno presentato ricorso presso l'Ugl? Qual è l'iter che bisogna seguire per presentare ricorso?
Rossano Sasso: Attualmente circa 400 nella sola provincia di Bari. Per poter presentare ricorso bisogna innanzitutto aver prestato servizio per almeno 3 anni scolastici. Prima si impugna il licenziamento tramite raccomandata e poi si deposita il ricorso presso le cancellerie del Tribunale del Lavoro competente per territorio.
Nel comunicato si parla di nuove tasse per poter presentare ricorso al Giudice del Lavoro. Di che si tratta?
Avvocato Graziangela Berloco: Il DL del 6 luglio 2011 n. 98 ha introdotto il pagamento del contributo unificato, oltre che di marche da bollo, a carico dei lavoratori che vogliono proporre ricorso al Giudice del Lavoro. Solo da pochi giorni hanno previsto un esonero parziale, nel senso che sono esonerati solo quei ricorrenti il cui reddito Irpef 2010 non superi 31.884,48 euro.
In allegato, la sentenza integrale.