Palazzo di città
Discarica Le Lamie, i costi della bonifica a carico della Tradeco
Respinto il ricorso al Tar della società
Altamura - mercoledì 27 gennaio 2021
16.30 Comunicato Stampa
"Con la sentenza n.125 del 21 gennaio 2021 il Tar ha dichiarato infondato nel merito il ricorso della società Tradeco contro l'ordinanza sindacale n. 28 del 7 maggio 2020 che ordinava con effetto immediato e con il carattere dell'urgenza, le necessarie misure di prevenzione e messa in sicurezza dei luoghi, nonché le attività di post gestione in riferimento alla discarica per rifiuti urbani in località "Le Lamie". Lo rende noto l'amministrazione comunale di Altamura.
La pronuncia si aggiunge e rafforza quanto statuito dalla sentenza n. 1227 del 28 settembre 2020 con cui il TAR ha dichiarato irricevibile e infondato nel merito il ricorso presentato dai soci. La società Tra.de.co. aveva presentato, infatti, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, trasposto al T.A.R.
"La sindaca di Altamura, Rosa Melodia, quale rappresentante della comunità locale, ha dunque adottato l'ordinanza impugnata in modo pienamente legittimo, al fine di scongiurare un grave pericolo attuale di inquinamento ambientale - si legge ancora nella nota dell'amministrazione comunale - con particolare riguardo alla falda freatica altamurana, e, al contempo, per tutelare l'incolumità dei propri cittadini derivante dal grave e perdurante inadempimento posto in essere della società Tradeco srl e dai suoi soci rispetto agli obblighi di gestione post operativa della discarica derivanti direttamente dalla legge".
La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica non più in funzione da marzo 2008, devono essere assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che l'ente territoriale competente accerti che non comporta rischi per la salute e l'ambiente.
Nella sentenza è stato espressamente specificato (come già nella precedente del 28 settembre scorso) che chi ha beneficiato degli introiti derivanti dalla gestione di una discarica, deve sopportarne anche i relativi costi per la gestione post operativa. Si legge, inoltre, nella sentenza: «ove per assurdo si ammettesse che l'operare del meccanismo fallimentare possa funzionare da argine a consimili forme di responsabilità di diritto pubblico, si aprirebbe la strada ad una interpretazione del sistema del diritto ambientale dei rifiuti di per sé oggettivamente criminogena, in quanto chiunque materialmente si dovesse trovare ad operare nel settore della gestione delle discariche, avrebbe gioco facile nel lucrare tutti gli introiti della fase operativa, per poi abbandonare la gestione post operativa societaria ad un fallimento eventualmente di comodo».
La pronuncia si aggiunge e rafforza quanto statuito dalla sentenza n. 1227 del 28 settembre 2020 con cui il TAR ha dichiarato irricevibile e infondato nel merito il ricorso presentato dai soci. La società Tra.de.co. aveva presentato, infatti, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, trasposto al T.A.R.
"La sindaca di Altamura, Rosa Melodia, quale rappresentante della comunità locale, ha dunque adottato l'ordinanza impugnata in modo pienamente legittimo, al fine di scongiurare un grave pericolo attuale di inquinamento ambientale - si legge ancora nella nota dell'amministrazione comunale - con particolare riguardo alla falda freatica altamurana, e, al contempo, per tutelare l'incolumità dei propri cittadini derivante dal grave e perdurante inadempimento posto in essere della società Tradeco srl e dai suoi soci rispetto agli obblighi di gestione post operativa della discarica derivanti direttamente dalla legge".
La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica non più in funzione da marzo 2008, devono essere assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che l'ente territoriale competente accerti che non comporta rischi per la salute e l'ambiente.
Nella sentenza è stato espressamente specificato (come già nella precedente del 28 settembre scorso) che chi ha beneficiato degli introiti derivanti dalla gestione di una discarica, deve sopportarne anche i relativi costi per la gestione post operativa. Si legge, inoltre, nella sentenza: «ove per assurdo si ammettesse che l'operare del meccanismo fallimentare possa funzionare da argine a consimili forme di responsabilità di diritto pubblico, si aprirebbe la strada ad una interpretazione del sistema del diritto ambientale dei rifiuti di per sé oggettivamente criminogena, in quanto chiunque materialmente si dovesse trovare ad operare nel settore della gestione delle discariche, avrebbe gioco facile nel lucrare tutti gli introiti della fase operativa, per poi abbandonare la gestione post operativa societaria ad un fallimento eventualmente di comodo».