Politica
Approvato il disegno di legge che punta a costituire l'azienda pubblica regionale Acquedotto Pugliese
Nell'articolo 2: "Il servizio idrico integrato è privo di rilevanza economica". L'azienda pubblica regionale AQP subentra all'Acquedotto pugliese s.p.a.
Puglia - martedì 11 maggio 2010
La Giunta regionale pugliese ha approvato, in data odierna, il disegno di legge regionale che punta a regolare il governo e la gestione del servizio idrico integrato e a costituire l'azienda pubblica regionale "Acquedotto pugliese - AQP". Lo rendono noto il Presidente Nichi Vendola e l'assessore alle Opere Pubbliche, Fabiano Amati.
Il disegno di legge si compone di 15 articoli che stabiliscono i termini di governo e gestione del Servizio idrico integrato attraverso la costituzione dell'azienda pubblica regionale "Acquedotto Pugliese - AQP", che subentra all'Acquedotto pugliese s.p.a.
In particolare, si è ritenuto opportuno sottolineare, nella relazione illustrativa, che "la configurazione legislativo - amministrativa dell'AQP è di società per azioni a totale partecipazione pubblica; l'attuale assetto proprietario è ripartito tra la Regione Puglia (87% circa) e Regione Basilicata (13% circa), anche se allo stato, con Deliberazione n. 521 del 23.02.2010, la Giunta Regionale, prendendo atto della valutazione della Società Ernst & Young, si è impegnata ad acquisire le azioni detenute dalla Regione Basilicata non appena saranno reperite le somme necessarie, pari ad euro 12.200.000,00. Tale operazione è da considerarsi ovviamente necessaria per l'attuazione della presente legge".
Inoltre, la Giunta pugliese ha adeguato il disegno di legge alla recente decisione del Governo nazionale di sopprimere entro il termine di un anno gli Ato. Strettamente funzionale alla garanzia del diritto fondamentale dell'acqua potabile, affermato dall'articolo 1, è la previsione contenuta nell'articolo 2 della configurazione del servizio idrico integrato come servizio privo di rilevanza economica affidato ad un organismo di diritto pubblico sottratto alle regole della concorrenza.
La legge prevede, agli articoli 3 e 4, due strumenti a tutela del diritto all'approvvigionamento idrico: un fondo regionale, per garantire il diritto all'acqua potabile ai residenti, ed un fondo di solidarietà internazionale per finanziare progetti in paesi esteri. L'articolo 5 della legge prevede la trasformazione di AQP S.p.A. in soggetto giuridico di diritto pubblico senza scopo di lucro, con la possibilità di gestire anche attività diverse dal servizio idrico integrato, pur destinando gli eventuali utili al potenziamento del servizio idrico integrato.
Il governo della costituenda azienda, in ossequio alle finalità generali che costituiscono la sua mission, è improntato alla trasparenza e alla partecipazione delle comunità locali e della cittadinanza: l'art. 8 prevede, infatti, la presenza, nel consiglio di amministrazione, di tre rappresentanti eletti da un'assemblea di sindaci dell'ambito territoriale ottimale; inoltre l'art. 6 assicura ai cittadini, singoli e associati, la partecipazione alle principali decisioni, in osservanza del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione, e la sorveglianza e il controllo, anche attraverso meccanismi di sorveglianza e di consultazione in ordine ai livelli di servizio erogati.
L'articolo 7 disciplina le procedure per l'approvazione dello statuto dell'azienda, mentre l'8 stabilisce la composizione del consiglio di amministrazione, riservando allo statuto la fissazione delle cause di impedimento e incompatibilità, le attribuzioni, il funzionamento e le indennità.
L'articolo 9 prevede il transito del personale di AQP S.p.A. nell'organico della azienda di nuova istituzione e il 10 indica i controlli regionali sulla società e i suoi organi, le ipotesi di revoca degli amministratori e di scioglimento del consiglio, e i poteri del commissario straordinario nominato in caso di scioglimento del consiglio di amministrazione.
L'articolo 11 prevede l'adeguamento alle disposizioni di legge degli atti dell'autorità d'ambito e dell'azienda regionale.
L'articolo 12 detta disposizioni per garantire il governo dell'azienda fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.
Per rendere effettivo il diritto all'approvvigionamento per uso domestico, l'articolo 13 vincola il gestore del servizio a erogare un minimo quantitativo vitale, alla cui individuazione procede la Giunta Regionale sulla base degli indici di fabbisogno riconosciuti internazionalmente e delle disponibilità finanziarie esistenti.
Il disegno di legge si compone di 15 articoli che stabiliscono i termini di governo e gestione del Servizio idrico integrato attraverso la costituzione dell'azienda pubblica regionale "Acquedotto Pugliese - AQP", che subentra all'Acquedotto pugliese s.p.a.
In particolare, si è ritenuto opportuno sottolineare, nella relazione illustrativa, che "la configurazione legislativo - amministrativa dell'AQP è di società per azioni a totale partecipazione pubblica; l'attuale assetto proprietario è ripartito tra la Regione Puglia (87% circa) e Regione Basilicata (13% circa), anche se allo stato, con Deliberazione n. 521 del 23.02.2010, la Giunta Regionale, prendendo atto della valutazione della Società Ernst & Young, si è impegnata ad acquisire le azioni detenute dalla Regione Basilicata non appena saranno reperite le somme necessarie, pari ad euro 12.200.000,00. Tale operazione è da considerarsi ovviamente necessaria per l'attuazione della presente legge".
Inoltre, la Giunta pugliese ha adeguato il disegno di legge alla recente decisione del Governo nazionale di sopprimere entro il termine di un anno gli Ato. Strettamente funzionale alla garanzia del diritto fondamentale dell'acqua potabile, affermato dall'articolo 1, è la previsione contenuta nell'articolo 2 della configurazione del servizio idrico integrato come servizio privo di rilevanza economica affidato ad un organismo di diritto pubblico sottratto alle regole della concorrenza.
La legge prevede, agli articoli 3 e 4, due strumenti a tutela del diritto all'approvvigionamento idrico: un fondo regionale, per garantire il diritto all'acqua potabile ai residenti, ed un fondo di solidarietà internazionale per finanziare progetti in paesi esteri. L'articolo 5 della legge prevede la trasformazione di AQP S.p.A. in soggetto giuridico di diritto pubblico senza scopo di lucro, con la possibilità di gestire anche attività diverse dal servizio idrico integrato, pur destinando gli eventuali utili al potenziamento del servizio idrico integrato.
Il governo della costituenda azienda, in ossequio alle finalità generali che costituiscono la sua mission, è improntato alla trasparenza e alla partecipazione delle comunità locali e della cittadinanza: l'art. 8 prevede, infatti, la presenza, nel consiglio di amministrazione, di tre rappresentanti eletti da un'assemblea di sindaci dell'ambito territoriale ottimale; inoltre l'art. 6 assicura ai cittadini, singoli e associati, la partecipazione alle principali decisioni, in osservanza del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione, e la sorveglianza e il controllo, anche attraverso meccanismi di sorveglianza e di consultazione in ordine ai livelli di servizio erogati.
L'articolo 7 disciplina le procedure per l'approvazione dello statuto dell'azienda, mentre l'8 stabilisce la composizione del consiglio di amministrazione, riservando allo statuto la fissazione delle cause di impedimento e incompatibilità, le attribuzioni, il funzionamento e le indennità.
L'articolo 9 prevede il transito del personale di AQP S.p.A. nell'organico della azienda di nuova istituzione e il 10 indica i controlli regionali sulla società e i suoi organi, le ipotesi di revoca degli amministratori e di scioglimento del consiglio, e i poteri del commissario straordinario nominato in caso di scioglimento del consiglio di amministrazione.
L'articolo 11 prevede l'adeguamento alle disposizioni di legge degli atti dell'autorità d'ambito e dell'azienda regionale.
L'articolo 12 detta disposizioni per garantire il governo dell'azienda fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.
Per rendere effettivo il diritto all'approvvigionamento per uso domestico, l'articolo 13 vincola il gestore del servizio a erogare un minimo quantitativo vitale, alla cui individuazione procede la Giunta Regionale sulla base degli indici di fabbisogno riconosciuti internazionalmente e delle disponibilità finanziarie esistenti.