La città
Altamura dice no ai botti di Capodanno
Emesse ordinanze di divieto accensione fuochi e vendita alcoolici. Si rischiano sanzioni pecuniarie
Altamura - venerdì 30 dicembre 2011
17.56
Anche Altamura dice no ai botti. È stata emessa il 29/12/2011 l'ordinanza che vieta su tutto il territorio comunale l'accensione di fuochi d'artificio, sparo di petardi e utilizzo di bombette e mortaretti. Divieto assoluto dal giorno 30 dicembre 2011 al giorno 8 gennaio 2012. Deroghe potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale su richiesta scritta e motivata nell'ambito della tenuta di particolari manifestazioni.
Si rischia una sanzione pecuniaria che va da € 25,00 a € 500,00. L'ordinanza è stata firmata tenendo in conto che l'utilizzo dei botti implica un oggettivo pericolo, anche per gli artifici dei quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi pur sempre in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito. Saranno evitate così conseguenze negative per la quiete pubblica, la sicurezza, l'incolumità delle persone e per l'ambiente che ci circonda.
No anche alla vendita per asporto di bevande alcooliche. È noto, come è evidenziato nella ordinanza, che durante il periodo delle festività natalizie nel centro storico e nelle zone di ritrovo altamurane si registra una eccessiva affluenza di giovani che fanno consumo di bevande alcoliche con l'inevitabile conseguenza di schiamazzi, in particolare nelle ore notturne, e l'abbandono in strade e piazze dei contenitori delle bevande consumate.
Il Sindaco, a seguito di ciò, ordina che dal 31 dicembre 2011 all'8 gennaio 2012 , dalle 22,00 alle 7,00, nell'abitato di Altamura, è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione contenute in vetro e/o alluminio, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati e attività similari nonché laboratori artigianali.
"Le violazioni alla disposizioni – recita l'ordinanza - saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa previste dall'art. 17 bis – commi 1 e 2 del T.U.L.P.S, approvato con R.D. 18/6/1931, n. 773 (sanzione edittale da €. 516,00 ad €. 3.098,00) e costituirà prescrizione all'attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del summenzionato T.U.L.P.S., la cui violazione determina la sospensione dell'autorizzazione".
Si rischia una sanzione pecuniaria che va da € 25,00 a € 500,00. L'ordinanza è stata firmata tenendo in conto che l'utilizzo dei botti implica un oggettivo pericolo, anche per gli artifici dei quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi pur sempre in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito. Saranno evitate così conseguenze negative per la quiete pubblica, la sicurezza, l'incolumità delle persone e per l'ambiente che ci circonda.
No anche alla vendita per asporto di bevande alcooliche. È noto, come è evidenziato nella ordinanza, che durante il periodo delle festività natalizie nel centro storico e nelle zone di ritrovo altamurane si registra una eccessiva affluenza di giovani che fanno consumo di bevande alcoliche con l'inevitabile conseguenza di schiamazzi, in particolare nelle ore notturne, e l'abbandono in strade e piazze dei contenitori delle bevande consumate.
Il Sindaco, a seguito di ciò, ordina che dal 31 dicembre 2011 all'8 gennaio 2012 , dalle 22,00 alle 7,00, nell'abitato di Altamura, è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione contenute in vetro e/o alluminio, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati e attività similari nonché laboratori artigianali.
"Le violazioni alla disposizioni – recita l'ordinanza - saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa previste dall'art. 17 bis – commi 1 e 2 del T.U.L.P.S, approvato con R.D. 18/6/1931, n. 773 (sanzione edittale da €. 516,00 ad €. 3.098,00) e costituirà prescrizione all'attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del summenzionato T.U.L.P.S., la cui violazione determina la sospensione dell'autorizzazione".