Stato patrimoniale di politici e amministratori: arriva il regolamento
Previste sanzioni per la mancata pubblicità
giovedì 4 settembre 2014
9.06
Trasparenza della pubblica amministrazione: anche il comune di Altamura si adegua.
Con apposita delibera di giunta, infatti, è stato approvato il nuovo regolamento che disciplina lo stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo.
Il testo recepisce la normativa nazionale approvata lo scorso anno, che individua gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la deliberazione richiama politici e amministratori agli obblighi di pubblicazione riguardanti l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo, i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.
Le dichiarazioni si estendono anche al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.
Le pubbliche amministrazioni sono tenute alla pubblicazione di tali dati entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.
Previste dalla legge anche sanzioni: la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
Con apposita delibera di giunta, infatti, è stato approvato il nuovo regolamento che disciplina lo stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo.
Il testo recepisce la normativa nazionale approvata lo scorso anno, che individua gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la deliberazione richiama politici e amministratori agli obblighi di pubblicazione riguardanti l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo, i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.
Le dichiarazioni si estendono anche al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.
Le pubbliche amministrazioni sono tenute alla pubblicazione di tali dati entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.
Previste dalla legge anche sanzioni: la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.