Soluzioni sul caso "parrocchia S. Agostino"
Aria Fresca richiama lo Statuto comunale e il Regolamento. La proposta di una stipulazione di un contratto
giovedì 19 aprile 2012
In merito allo sfratto da parte del Comune di Altamura subìto dai parrocchiani della chiesa S. Agostino e dai ragazzi scout dai locali comunali annessi all'ex mattatoio, ora soggetti a ristrutturazione, il Movimento Aria Fresca esprime considerazioni e propone soluzioni.
"È vero che, nello statuto e nei regolamenti comunali vigenti, la regola è la concessione a titolo oneroso di immobili comunali, ma è anche vero che è pure contemplata, in via particolare e condizionata, la possibilità della loro concessione in uso a titolo gratuito". Così in una nota del Movimento. "La soluzione – si continua a leggere - può essere solo la stipulazione di un contratto con il Comune in cui all'impegno a svolgere attività di utilità sociale si fa corrispondere la disponibilità dei locali in uso gratuito. Tanto dovrà appunto risultare da un impegno formalmente assunto con un contratto su cui si dovrà pronunciare la giunta comunale".
A tal proposito, Aria Fresca richiama quanto dispongono a questo proposito, in modo chiaro e inequivocabile, lo Statuto comunale e il Regolamento che disciplina la concessione in uso di beni comunali. Il testo è riportato nel Box approfondimenti.
"È vero che, nello statuto e nei regolamenti comunali vigenti, la regola è la concessione a titolo oneroso di immobili comunali, ma è anche vero che è pure contemplata, in via particolare e condizionata, la possibilità della loro concessione in uso a titolo gratuito". Così in una nota del Movimento. "La soluzione – si continua a leggere - può essere solo la stipulazione di un contratto con il Comune in cui all'impegno a svolgere attività di utilità sociale si fa corrispondere la disponibilità dei locali in uso gratuito. Tanto dovrà appunto risultare da un impegno formalmente assunto con un contratto su cui si dovrà pronunciare la giunta comunale".
A tal proposito, Aria Fresca richiama quanto dispongono a questo proposito, in modo chiaro e inequivocabile, lo Statuto comunale e il Regolamento che disciplina la concessione in uso di beni comunali. Il testo è riportato nel Box approfondimenti.
Lo Statuto comunale (entrato in vigore nel 2002), riprendendo sostanzialmente una disposizione del Regolamento sulla contabilità comunale del 1998, ha sancito nell'art. 105 ("Amministrazione dei beni comunali") che «I beni patrimoniali non utilizzati dal Comune per lo svolgimento dei compiti di istituto possono essere dati in locazione a norma di legge. E' vietata ogni forma di locazione gratuita o a canone ridotto, salvo che si tratti di: 1) consentire l'istituzione ovvero assicurare il mantenimento di un servizio non altrimenti erogabile dal Comune; 2) il conduttore sia un ente e/o associazione senza finalità di lucro, non obbligato a prestare il suo servizio; 3) il servizio espletato o da espletare sia rispondente a evidenti e riconoscibili esigenze di utilità sociale per la Comunità amministrata. Le circostanze di cui sopra devono ricorrere congiuntamente e sono apprezzate dalla Giunta Comunale che, con atto deliberativo, dispone la gratuità della locazione ovvero la misura della riduzione del canone dovuto» (così il 3° comma).
Il Regolamento (approvato nel dicembre 2004) per la disciplina dei contratti immobiliari e mobiliari aventi ad oggetto le alienazioni e i trasferimenti, gli acquisti e le locazioni passive, e la concessione in godimento a terzi, prevede nell'articolo 16 ("Concessioni di beni immobili") che «per gli immobili concessi in uso ad enti senza fini di lucro, per attività nei settori culturali, turistico - promozionale, storico, artistico, sociale e ricreativo il canone potrà essere ridotto conformemente alle disposizioni in materia del vigente statuto comunale ; restando, in ogni caso, a carico del concessionario gli oneri e le spese di gestione ed ordinaria manutenzione» (4° comma).
Il Regolamento (approvato nel dicembre 2004) per la disciplina dei contratti immobiliari e mobiliari aventi ad oggetto le alienazioni e i trasferimenti, gli acquisti e le locazioni passive, e la concessione in godimento a terzi, prevede nell'articolo 16 ("Concessioni di beni immobili") che «per gli immobili concessi in uso ad enti senza fini di lucro, per attività nei settori culturali, turistico - promozionale, storico, artistico, sociale e ricreativo il canone potrà essere ridotto conformemente alle disposizioni in materia del vigente statuto comunale ; restando, in ogni caso, a carico del concessionario gli oneri e le spese di gestione ed ordinaria manutenzione» (4° comma).