Servizi sociali: il calendario per la presentazione delle domande

I contributi ordinari concessi per sei mesi

domenica 16 novembre 2014 9.12
In un periodo di grave crisi economica come l'attuale, gli operatori dei servizi sociali si trovano ad affrontare problematiche sociali sempre più pressanti.

Al fine di semplificare i relativi procedimenti amministrativi ed individuare indirizzi interpretativi univoci per la concessione di contributi economici, razionalizzando la modalità di accesso all'intervento, l'amministrazione ha approvato con apposita delibera il calendario per la presentazione delle richieste di assistenza continuative e straordinarie.

Le domande di contributo economico dovranno pervenire alla Porta Unica di Accesso ed essere corredate di tutta la documentazione sociale, sanitaria, economica ed amministrativa necessaria all'accertamento della situazione socio economica dell'interessato, in particolare certificazione ISEE in corso di validità. Vanno presentate secondo il seguente calendario: per il contributo bimensile, agli ammalati cronici ed agli invalidi del lavoro incollocati, dal 1 al 20 gennaio; stessa scadenza per la concessione del contributo spese mediche, con riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente e non portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi; per il contributo in alternativa al ricovero dal 1 al 20 settembre. Il contributo destinato alle vedove indigenti e per gli ex detenuti prevede la presentazione due volte nel corso dell'anno : dal 1 al 20 e dal 1 al 20 giugno.

Le richieste di assistenza straordinaria potranno essere presentate, una sola volta nel corso dell'anno solare, la prima decade di ogni quadrimestre (1-10 gennaio; 1-10 maggio; 1-10 settembre). Una volta espletata l'indagine sociale e l'istruttoria amministrativa si procederà a liquidare il relativo contributo in funzione della gravità dello stato di bisogno e delle disponibilità di bilancio entro la fine del quadrimestre; L'assistenza economica ordinaria non potrà superare i mesi sei, prorogabili di ulteriori sei mesi in caso di comprovate motivazioni attestate dal servizio sociale.

Il comune è tenuto a rispondere alle richieste degli utenti in base allo stato di bisogno (lieve-medio-grave) e nei limiti degli stanziamenti di bilancio deliberati annualmente; qualora il bilancio comunale non consenta corresponsione a tutti i richiedenti degli importi calcolati, il dirigente dei Servizi Sociali opera per tutti una riduzione in percentuale in funzione della stessa disponibilità di bilancio e delle domande da soddisfare.

Il cittadino che ha già protocollato una richiesta di assistenza straordinaria, ed abbia già effettuato il colloquio con l'assistente sociale competente, nell'ipotesi di aggravamento della situazione di bisogno già documentata con la prima istanza, è tenuto a presentare al Servizio sociale semplicemente un'autocertificazione contenente l'indicazione delle cause alla base dell'aggravarsi dello stato di bisogno.

I dati autocertificati saranno sottoposti a verifica, anche a campione.