Scuola in Puglia, rimane la didattica a distanza a richiesta
Tar: la prima ordinanza di Emiliano non è più efficace, rimane in piedi la seconda
giovedì 19 novembre 2020
11.58
La prima ordinanza del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, n. 407, sulla chiusura delle scuole del primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado) e sulla didattica a distanza per tutti non è più efficace e, comunque, era già stata sospesa. Invece resta in vigore la seconda, n. 413, con cui viene prevista la didattica in presenza con la possibilità per le famiglie di richiedere la didattica digitale integrata.
Questo l'esito del giudizio del Tar Puglia che, in sostanza, alla fine non ha dato ragione a nessuno (né ai genitori che avevano presentato il ricorso contro l'ordinanza n. 407 né a Emiliano che era convinto nel tenere chiuse le scuole per evitare i contagi). Tecnicamente, secondo il tribunale amministrativo di Bari, l'ordinanza n. 407 non è più efficace perché superato dal decreto (Dpcm) del 3 novembre che prevede la didattica in presenza per tutto il primo ciclo.
Invece l'ordinanza n. 413 non è stata impugnata. Pertanto resta in vigore.
Sotto il profilo giuridico, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Terza), dichiara "improcedibile la domanda cautelare" (presentata dai genitori). Nello stesso tempo il Tar decide di non accogliere la domanda di interrogatorio libero di Emiliano ("non ammissibile").
Questo scrive sull'ordinanza impugnata: ha "perso efficacia a seguito dell'entrata in vigore del DPCM del 3.11.2020, siccome l'art. 3 del D.L 19/2020 (richiamato, peraltro espressamente nell'ordinanza regionale impugnata) è inequivoco nel limitare l'efficacia delle misure regionali - più restrittive rispetto alle misure statali di contenimento del rischio epidemiologico- fino al momento dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1 D.L. 19/2020".
Invece le prescrizioni della seconda ordinanza, valida fino al 3 dicembre, "non sono state oggetto di contestazione".
Questo l'esito del giudizio del Tar Puglia che, in sostanza, alla fine non ha dato ragione a nessuno (né ai genitori che avevano presentato il ricorso contro l'ordinanza n. 407 né a Emiliano che era convinto nel tenere chiuse le scuole per evitare i contagi). Tecnicamente, secondo il tribunale amministrativo di Bari, l'ordinanza n. 407 non è più efficace perché superato dal decreto (Dpcm) del 3 novembre che prevede la didattica in presenza per tutto il primo ciclo.
Invece l'ordinanza n. 413 non è stata impugnata. Pertanto resta in vigore.
Sotto il profilo giuridico, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Terza), dichiara "improcedibile la domanda cautelare" (presentata dai genitori). Nello stesso tempo il Tar decide di non accogliere la domanda di interrogatorio libero di Emiliano ("non ammissibile").
Questo scrive sull'ordinanza impugnata: ha "perso efficacia a seguito dell'entrata in vigore del DPCM del 3.11.2020, siccome l'art. 3 del D.L 19/2020 (richiamato, peraltro espressamente nell'ordinanza regionale impugnata) è inequivoco nel limitare l'efficacia delle misure regionali - più restrittive rispetto alle misure statali di contenimento del rischio epidemiologico- fino al momento dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1 D.L. 19/2020".
Invece le prescrizioni della seconda ordinanza, valida fino al 3 dicembre, "non sono state oggetto di contestazione".