Novità per le esenzioni ticket sui farmaci
Cosa cambia e cosa no. Non c'è scadenza per ottenere l'attestato di esenzione
lunedì 10 ottobre 2011
L'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia comunica alcune novità in materia di esenzioni ticket per l'acquisto di farmaci, per condizione economica ed età. Le stesse sono datate al 1º ottobre 2011.
Che cosa non cambia
Non variano le esenzioni ticket per motivi diversi dalla condizione economica e dall'età, che continuano a permanere, assicurando l'assistenza a tutti i pazienti esenti per patologia, malattia rara e simili. Possono continuare ad usufruire dell'esenzione ticket con le modalità già vigenti prima dell'1 ottobre 2011, senza dover richiedere alcun nuovo attestato di esenzione, i cittadini che rientrano nelle categorie riportate nel box di approfondimento, a lato.
Che cosa cambia
Cessano definitivamente la loro validità solo i seguenti codici di esenzione ticket per condizione economica ed età:
PAR 034 - assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 34.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico.
PAR 039 - assistiti di età superiore a 65 anni con reddito annuo del nucleo familiare fino a 39.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico.
TOT 029 - assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 29.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico.
TOT PEN - titolari di sola pensione sociale (oltre alla casa di abitazione).
Con le nuove norme possono usufruire dell'esenzione ticket per condizione economica ed età:
- i titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (codice E03) ed i titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice E04). Non pagano la quota fissa di un euro a ricetta e sono esenti totali dal pagamento del ticket.
- gli assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 18.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico (codice E94). Pagano la quota fissa di un euro a ricetta e sono esenti totali dal pagamento del ticket.
- gli assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 23.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico (codice E96), e gli assistiti di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo annuo non superiore a 36.151,98 euro (codice E95). Pagano la quota fissa di un euro a ricetta e sono esenti parziali dal pagamento del ticket.
Gli assistiti nelle suddette condizioni sono automaticamente inseriti in elenchi forniti dal Sistema Tessera Sanitaria del MEF ed accessibili telematicamente dalle Asl, dai medici di base e dai pediatri di libera scelta. Se l'assistito rientra in tali elenchi, il medico, al momento della prescrizione, riporta il codice di esenzione sulla ricetta, anche se l'assistito non è in possesso di un attestato di esenzione.
E' necessario recarsi presso gli sportelli della Asl di appartenenza solo e soltanto se non si è presenti nell'elenco a disposizione del medico e si ritenga, sulla base dei redditi dell'anno precedente, di aver comunque diritto all'esenzione. Rendendo un'autocertificazione, viene consegnato un attestato di esenzione da esibire al medico. L'autocertificazione deve essere resa dall'interessato (o da chi per esso ne ha titolo) munito esclusivamente di valido documento d'identità e della Tessera Sanitaria. Non vi è una scadenza per ottenere l'attestato.
Che cosa non cambia
Non variano le esenzioni ticket per motivi diversi dalla condizione economica e dall'età, che continuano a permanere, assicurando l'assistenza a tutti i pazienti esenti per patologia, malattia rara e simili. Possono continuare ad usufruire dell'esenzione ticket con le modalità già vigenti prima dell'1 ottobre 2011, senza dover richiedere alcun nuovo attestato di esenzione, i cittadini che rientrano nelle categorie riportate nel box di approfondimento, a lato.
Che cosa cambia
Cessano definitivamente la loro validità solo i seguenti codici di esenzione ticket per condizione economica ed età:
PAR 034 - assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 34.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico.
PAR 039 - assistiti di età superiore a 65 anni con reddito annuo del nucleo familiare fino a 39.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico.
TOT 029 - assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 29.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico.
TOT PEN - titolari di sola pensione sociale (oltre alla casa di abitazione).
Con le nuove norme possono usufruire dell'esenzione ticket per condizione economica ed età:
- i titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (codice E03) ed i titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice E04). Non pagano la quota fissa di un euro a ricetta e sono esenti totali dal pagamento del ticket.
- gli assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 18.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico (codice E94). Pagano la quota fissa di un euro a ricetta e sono esenti totali dal pagamento del ticket.
- gli assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 23.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico (codice E96), e gli assistiti di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo annuo non superiore a 36.151,98 euro (codice E95). Pagano la quota fissa di un euro a ricetta e sono esenti parziali dal pagamento del ticket.
Gli assistiti nelle suddette condizioni sono automaticamente inseriti in elenchi forniti dal Sistema Tessera Sanitaria del MEF ed accessibili telematicamente dalle Asl, dai medici di base e dai pediatri di libera scelta. Se l'assistito rientra in tali elenchi, il medico, al momento della prescrizione, riporta il codice di esenzione sulla ricetta, anche se l'assistito non è in possesso di un attestato di esenzione.
E' necessario recarsi presso gli sportelli della Asl di appartenenza solo e soltanto se non si è presenti nell'elenco a disposizione del medico e si ritenga, sulla base dei redditi dell'anno precedente, di aver comunque diritto all'esenzione. Rendendo un'autocertificazione, viene consegnato un attestato di esenzione da esibire al medico. L'autocertificazione deve essere resa dall'interessato (o da chi per esso ne ha titolo) munito esclusivamente di valido documento d'identità e della Tessera Sanitaria. Non vi è una scadenza per ottenere l'attestato.
I cittadini che rientrano nelle categorie riportate di seguito possono continuare ad usufruire dell'esenzione ticket con le modalità già vigenti prima dell'1 ottobre 2011 senza dover richiedere alcun nuovo attestato di esenzione.
Invalidi civili al 100% e titolari di pensione di inabilità assoluta e permanente
Grandi invalidi per lavoro (dall'80% al 100%)
Invalidi per servizio (I^ - V^ cat.)
Invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia
Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (legge n. 206 del 3 agosto 2004)
Cittadini portatori di patologie neoplastiche
Pazienti con esenzione per patologia (valida ai fini delle prestazioni specialistiche per malattia rara, cronica o invalidante e ai sensi del DM 1.2.91 e successive modificazioni ed integrazioni)
Cittadini danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emodervati, rientranti nelle categorie previste dalla legge 238/97 in materia di indennizzi
Donatori d'organo da vivente
Pazienti talassemici, limitatamente alla terapia con deferoxamina
Trapiantati d'organo
Pazienti in trattamento con farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore
Pazienti in trattamento con preparazioni galeniche magistrali e officinali utilizzate nella terapia del dolore di natura neoplastica
Pazienti in trattamento di disassuefazione degli stati di tossicodipendenza da oppiacei
Minori in attesa di adozione
Minori sottoposti a provvedimenti di tutela (affido familiare, ricovero in comunità alloggio o casa famiglia)
Invalidi civili al 100% e titolari di pensione di inabilità assoluta e permanente
Grandi invalidi per lavoro (dall'80% al 100%)
Invalidi per servizio (I^ - V^ cat.)
Invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia
Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (legge n. 206 del 3 agosto 2004)
Cittadini portatori di patologie neoplastiche
Pazienti con esenzione per patologia (valida ai fini delle prestazioni specialistiche per malattia rara, cronica o invalidante e ai sensi del DM 1.2.91 e successive modificazioni ed integrazioni)
Cittadini danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emodervati, rientranti nelle categorie previste dalla legge 238/97 in materia di indennizzi
Donatori d'organo da vivente
Pazienti talassemici, limitatamente alla terapia con deferoxamina
Trapiantati d'organo
Pazienti in trattamento con farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore
Pazienti in trattamento con preparazioni galeniche magistrali e officinali utilizzate nella terapia del dolore di natura neoplastica
Pazienti in trattamento di disassuefazione degli stati di tossicodipendenza da oppiacei
Minori in attesa di adozione
Minori sottoposti a provvedimenti di tutela (affido familiare, ricovero in comunità alloggio o casa famiglia)