La proposta di legge ideata dagli alunni della “San Francesco d’Assisi” va in Senato

I senatori Lettieri e Mongiello mantengono la promessa. Per promuovere spazi a misura di bambino

martedì 11 ottobre 2011
I senatori Luigi D'Ambrosio Lettieri e Colomba Mongiello portano in Senato il disegno di legge Un Bamparco per unire, ideato a gennaio scorso dalle classi quinte, sezioni D ed F, del V circolo didattico "San Francesco d'Assisi". Il documento contiene tutte le disposizioni utili ad istituire e/o a rivalutare parchi cittadini per bambini.

La scuola ha partecipato all'iniziativa promossa dal Senato della Repubblica (in collaborazione con Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) e denominata Vorrei una legge che, classificandosi seconda. I due senatori sono stati ospiti della "San Francesco d'Assisi" ad aprile scorso. In quell'occasione hanno promesso agli alunni di presentare in Senato la proposta di legge.

«Il disegno di legge - scrivono - intende intercettare e stimolare l'interesse e la consapevolezza dei più giovani sui temi della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, orientandoli verso scelte sostenibili. Gli spazi all'aperto vengono visti come una risorsa per l'insegnamento e l'apprendimento attraverso l'esperienza e la ricerca. Il Bamparco potrebbe assumere, dunque, una configurazione tale da fornire un ventaglio ricco di esperienze sensoriali e stimolare al gioco, divenendo fattore determinante sia per la crescita fisica che per lo sviluppo emotivo ed intellettuale».

«L'ambiente di crescita - continuano i due senatori - dovrebbe offrire percorsi, esperienze, segni e strumenti, proporsi come scena del gioco ed essere utilizzato come mezzo ludico e didattico. Inoltre, pensato come opera artistica, può stimolare la fantasia e la creatività. Gli spazi per il gioco, l'apprendimento, le attività fisiche dei bambini non devono rimanere isole, ma diventare spazi urbani integrati e flessibili che tendano a modificare complessivamente la città».

L'articolo 1 prevede l'individuazione e la denominazione delle aree destinate a Parco dei bambini.

L'articolo 2 prescrive che all'allestimento dei Parchi, all'organizzazione e alla gestione di strutture, servizi e sistemi didattici provvedano gli enti locali assicurando la partecipazione delle associazioni culturali presenti nel territorio. Il comma 2 prevede che gli enti locali promuovano iniziative per la valorizzazione didattica e culturale dei Parchi, istituiscano negli stessi piccole biblioteche, provvedano all'istituzione di chioschi per la distribuzione di alimenti al fine di incentivare e valorizzare corrette abitudini alimentari ed, infine, provvedano all'eliminazione di eventuali barriere architettoniche.

L'articolo 3 stabilisce che gli interventi necessari alla manutenzione e alla salvaguardia dei Parchi siano realizzati in forma associata dagli enti locali secondo le modalità agli articoli 30 e 34 previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

L'articolo 4 prevede che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con i Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per i Beni e le Attività culturali e della Salute e con il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio, realizzi iniziative, all'interno dei medesimi Parchi, per promuovere l'educazione civica e ambientale. Il comma 2 stabilisce che gli stessi Ministeri organizzino giornate volte alla conoscenza della Costituzione e alla promozione dell'attività sportiva, dei corretti stili di vita e del contrasto alle sostanze di abuso.

L'articolo 5 reca infine la copertura finanziaria.

Nel box di approfondimento, il disegno di legge presentato in Senato.

Disegno di legge

Art. 1 (Individuazione e denominazione dei Parchi)


1. La presente legge reca disposizioni per la realizzazione di parchi dei bambini ovvero di aree verdi destinate al gioco dei bambini, di seguito denominate «Parchi».

2. Ai fini della denominazione dei Parchi si premette la parola «Bam-parco» al nome della via o della piazza in cui sono individuate le aree medesime.

Art. 2. (Allestimento dei Parchi)

1. I comuni provvedono all'allestimento, all'organizzazione e alla gestione di strutture, di servizi e di sistemi didattici all'interno dei Parchi avvalendosi della collaborazione delle associazioni culturali maggiormente rappresentative presenti nel territorio.

2. I comuni in forma associata, anche attraverso convenzioni con le associazioni culturali di cui al comma 1:
a) promuovono iniziative per la valorizzazione didattica e culturale dei Parchi;
b) istituiscono per ogni Parco piccole biblioteche la cui gestione è affidata anche ad associazioni di volontariato;
c) provvedono alla collocazione all'interno dei Parchi di chioschi per la distribuzione esclusivamente di alimenti e bevande sane, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della salute, al fine di incentivare e valorizzare le corrette abitudini alimentari;
d) provvedono a rendere fruibili i Parchi anche per i soggetti portatori di handicap.

Art. 3. (Manutenzione dei Parchi)

1. I comuni in forma associata provvedono alla manutenzione e alla salvaguardia dei Parchi.

Art. 4. (Promozione di iniziative didattico-culturali)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali, della salute, e con la Presidenza del consiglio – Dipartimento della gioventù, realizza, all'interno dei Parchi, iniziative al fine di promuovere l'educazione civica ed ambientale.

2. I ministeri e il Dipartimento di cui al comma 1 organizzano, altresì, giornate volte alla conoscenza della Costituzione, alla promozione dell'attività sportiva, dei corretti stili di vita e del contrasto all'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Art. 5. (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.