L'Acquedotto pugliese diventa azienda pubblica regionale

La Commissione Consiliare Bilancio approva il Disegno di legge. 15 gli articoli che stabiliscono i termini di governo e di gestione del Servizio idrico integrato

mercoledì 8 giugno 2011
A cura di Anna Maria Colonna

La Commissione Consiliare Bilancio della Regione Puglia ha approvato ieri il disegno di legge che costituisce l'azienda pubblica regionale "Acquedotto pugliese – AQP". Il documento, dal 13 al 15 giugno prossimi, sarà analizzato dal Consiglio regionale, che ha dato il suo assenso già a maggio 2010.

Il Ddl si compone di 15 articoli che stabiliscono i termini di governo e di gestione del Servizio idrico integrato attraverso la costituzione dell'azienda pubblica regionale "Acquedotto Pugliese - AQP", che subentra all'Acquedotto pugliese S.p.A.

Strettamente funzionale alla garanzia del diritto fondamentale dell'acqua potabile, affermato dall'articolo 1, è la previsione, contenuta nell'articolo 2, della configurazione del Servizio idrico integrato come privo di rilevanza economica, affidato ad un organismo di diritto pubblico sottratto alle regole della concorrenza.

La legge prevede, agli articoli 3 e 4, due strumenti a tutela del diritto all'approvvigionamento idrico, un fondo regionale per garantire il diritto all'acqua potabile ai residenti ed un fondo di solidarietà internazionale per finanziare progetti in paesi esteri. L'articolo 5 della legge prevede, inoltre, la trasformazione di AQP S.p.A. in soggetto giuridico di diritto pubblico senza scopo di lucro, con la possibilità di gestire anche attività diverse dal servizio idrico integrato, pur destinando gli eventuali utili al potenziamento dello stesso servizio.

L'articolo 8 prevede la presenza, nel Consiglio di Amministrazione, di tre rappresentanti eletti da un'assemblea di sindaci dell'ambito territoriale ottimale. Inoltre l'articolo 6 assicura ai cittadini, singoli e associati, la partecipazione alle principali decisioni, in osservanza del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione, ed il controllo anche attraverso meccanismi di sorveglianza e di consultazione in ordine ai livelli di servizio erogati.

L'articolo 7 disciplina le procedure per l'approvazione dello statuto dell'azienda, mentre l'8 stabilisce la composizione del Consiglio di Amministrazione, riservando allo Statuto la fissazione delle cause di impedimento e di incompatibilità, le attribuzioni, il funzionamento e le indennità.

L'articolo 9 prevede il transito del personale di AQP S.p.A. nell'organico dell'azienda di nuova istituzione ed il 10 indica i controlli regionali sulla società e i suoi organi, le ipotesi di revoca degli amministratori e di scioglimento del Consiglio, i poteri del Commissario straordinario nominato in caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione.

L'articolo 11 prevede l'adeguamento alle disposizioni di legge degli atti dell'autorità d'ambito e dell'azienda regionale. L'articolo 12 detta disposizioni per garantire il governo dell'azienda fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Per rendere effettivo il diritto all'approvvigionamento per uso domestico, l'articolo 13 vincola il gestore del servizio ad erogare un minimo quantitativo vitale, alla cui individuazione procede la Giunta regionale sulla base degli indici di fabbisogno riconosciuti internazionalmente e delle disponibilità finanziarie esistenti.