Il vice sindaco non ha scadenza: la giunta resta in carica

Ecco la sentenza con cui il Tar boccia Prefettura e Giacinto Forte

giovedì 9 novembre 2017
Dopo le anticipazioni di Altamuralife ecco la conferma.

Con sentenza del 7 novembre scorso, la seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia presieduta da Giuseppina Adamo ha accolto il ricorso presentato dall'assessore Ada Bosso contro la Prefettura di Bari rea di aver illecitamente nominato un commissario prefettizio esautorando dai poteri la giunta comunale nominata dal sindaco Giacinto Forte, quest'ultimo formalmente sospeso ma ancora in carica.
Una sentenza, letta positivamente dall'ex assessore e da gran parte della maggioranza politica del governo Forte, basata sulla illegittimità commessa già dal sindaco Forte nel delegare un vice sindaco a tempo determinato.
Il ricorso mira a richiedere l'annullamento tanto del "decreto del Prefetto della Provincia di Bari del 1 agosto 2017, con cui è stato nominato il Commissario prefettizio per la provvisoria gestione del Comune di Altamura con i poteri del Sindaco e della Giunta, stante la sospensione di diritto dalla carica del Sindaco eletto" quanto del decreto sindacale dello scorso giugno con cui "il Sindaco del Comune di Altamura ha nominato il vicesindaco, limitatamente alla parte contenente il termine finale di durata dell'incarico al 31 luglio 2017".

Richiesta accolta dai giudici del Tar poiché la figura del vicesindaco è considerata "elemento strutturale" di una pubblica amministrazione e non può avere scadenza come una qualsiasi confezione di latte.
Nel procedimento i giudici del Tribunale amministrativo hanno motivato la propria decisione ribadendo che "l'apposizione di un termine finale di efficacia al provvedimento di nomina del vicesindaco, appare prima facie incompatibile sia con il fatto che, ai sensi dell'art. 46, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, l'ufficio del vicesindaco è un elemento strutturale ed indefettibile dell'apparato di governo del comune, sia con la funzione stessa dell'ufficio - sopperire all'impedimento del Sindaco – che risulterebbe vanificata ove si ammettesse che la nomina possa venire a scadenza mentre il Sindaco permane in carica".

Di qui la sentenza ritenendo "privo di valido presupposto il provvedimento di nomina del Commissario prefettizio, che si giustifica proprio per la sopravvenuta scadenza in data 31 luglio 2017 della delega conferita al vicesindaco".
Una sentenza emessa anche per limitare eventuali danni che gli assessori estromessi dalla Prefettura vorranno chiedere visto che gli stessi giudici nel dispositivo riconoscono "il pericolo di un pregiudizio non riparabile per equivalente alle ragioni della ricorrente, membro della Giunta comunale, attualmente interdetto dalle funzioni connesse alla carica per effetto del provvedimento prefettizio".

In sostanza la nomina del Commissario prefettizio è per il tar Puglia un madornale errore della Prefettura che tuttavia ora potrebbe ricorrere in appello.