Falò di San Giuseppe, il Comune stabilisce regole e divieti
Ordinanza della sindaca Rosa Melodia per ragioni di sicurezza
martedì 19 marzo 2019
9.51
Regole e divieti per l'accensione dei falò di San Giuseppe. E' ciò che prevede un'ordinanza della sindaca Rosa Melodia, con la finalità di garantire la salute pubblica impedendo la combustione di materiali nocivi. Nel complesso accendere le "fanove" diventa un po' più complicato, sempre per ragioni di pubblica sicurezza.
Il provvedimento, infatti, stabilisce soprattutto che "il falò dovrà bruciare soltanto legna di essenze arboree naturali non trattate, con esclusione quindi di materiali plastici o chimici inquinanti, pneumatici o combustibili liquidi".
Ma viene sancita anche l'osservanza del testo unico delle leggi per la pubblica sicurezza e pertanto accendere liberamente i falò non è più così scontato, dal momento che il primo articolo dell'ordinanza prevede : "L'accensione del falò deve avvenire nel rispetto delle normative di legge ed in particolar modo ai sensi dell'art. 57 del TULPS ed assoggettata a specifica autorizzazione".
Altre disposizioni riguardano la modalità di accensione. Pertanto "la legna non dovrà essere posizionata in verticale ma adagiata I'una sull'altra con una inclinazione tale da evitarne Ia caduta o l'accidentale rotolamento" e "il falò non dovrà essere superiore all'altezza massima da terra di metri 2 ed avere una circonferenza massima di mt. 2". Ovviamente "l'accensione del falò e l'alimentazione dello stesso dovrà avvenire in modo graduale e controllato" e questo è piuttosto ovvio.
Inoltre "è vietata l'accensione dei falò sulle sedi stradali, nel caso di sedime bituminato o lastricato lo stesso dovrà essere opportunamente protetto con adeguato strato di sabbia atto ad evitare danni da calore al manto stesso". Vietato accendere falò in caso di forte vento. L'area destinata al falò "dovrà essere delimitata da apposito transennamento ad una distanza minima di mt. 2 dal limite per tutta Ia sua circonferenza". Altre disposizioni riguardano la bonifica dei luoghi e lo spegnimento sicuro, la presenza di una squadra di vigilanza, la predisposizione di vie di fuga. Infine "deve essere evitata l'eccessiva vicinanza alle abitazioni per possibile di scorie incandescenti sui fabbricati".
Il provvedimento, infatti, stabilisce soprattutto che "il falò dovrà bruciare soltanto legna di essenze arboree naturali non trattate, con esclusione quindi di materiali plastici o chimici inquinanti, pneumatici o combustibili liquidi".
Ma viene sancita anche l'osservanza del testo unico delle leggi per la pubblica sicurezza e pertanto accendere liberamente i falò non è più così scontato, dal momento che il primo articolo dell'ordinanza prevede : "L'accensione del falò deve avvenire nel rispetto delle normative di legge ed in particolar modo ai sensi dell'art. 57 del TULPS ed assoggettata a specifica autorizzazione".
Altre disposizioni riguardano la modalità di accensione. Pertanto "la legna non dovrà essere posizionata in verticale ma adagiata I'una sull'altra con una inclinazione tale da evitarne Ia caduta o l'accidentale rotolamento" e "il falò non dovrà essere superiore all'altezza massima da terra di metri 2 ed avere una circonferenza massima di mt. 2". Ovviamente "l'accensione del falò e l'alimentazione dello stesso dovrà avvenire in modo graduale e controllato" e questo è piuttosto ovvio.
Inoltre "è vietata l'accensione dei falò sulle sedi stradali, nel caso di sedime bituminato o lastricato lo stesso dovrà essere opportunamente protetto con adeguato strato di sabbia atto ad evitare danni da calore al manto stesso". Vietato accendere falò in caso di forte vento. L'area destinata al falò "dovrà essere delimitata da apposito transennamento ad una distanza minima di mt. 2 dal limite per tutta Ia sua circonferenza". Altre disposizioni riguardano la bonifica dei luoghi e lo spegnimento sicuro, la presenza di una squadra di vigilanza, la predisposizione di vie di fuga. Infine "deve essere evitata l'eccessiva vicinanza alle abitazioni per possibile di scorie incandescenti sui fabbricati".