Esenzioni ticket, cambiano le categorie degli aventi diritto
Esclusi lavoratori in mobilità, in cassa integrazione ed inoccupati. Tutte le modifiche all'interno dell'articolo
mercoledì 15 giugno 2011
É stato approvato lo scorso 13 giugno, in Consiglio regionale, il disegno di legge di abrogazione dei commi 1 e 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 19/2011. La legge entra in vigore con la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il diritto all'esenzione ticket per visite ed esami specialistici sarà mantenuto dalle seguenti categorie di cittadini:
- cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro (codice esenzione E01);
- disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (Codice E02);
- titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (Codice E03);
- titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (Codice E04).
Perdono, invece, il diritto all'esenzione ticket per visite ed esami specialistici esclusivamente le seguenti categorie di assistiti:
- lavoratori in mobilità e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (Codice E97);
- lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (Codice E98);
- inoccupati e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (Codice E99).
"La modifica approvata - specifica l'Assessorato regionale alla Salute - si è resa necessaria dopo il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzione alla previgente normativa regionale ed in relazione al Piano di Rientro, anche al fine di allineare il regime delle esenzioni ticket per visite ed esami specialistici al quadro normativo nazionale. Nulla è mutato, invece, rispetto alle altre esenzioni riconosciute ai cittadini per invalidità e patologia, a tutela della maternità e per altre particolari condizioni".
Il diritto all'esenzione ticket per visite ed esami specialistici sarà mantenuto dalle seguenti categorie di cittadini:
- cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro (codice esenzione E01);
- disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (Codice E02);
- titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (Codice E03);
- titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (Codice E04).
Perdono, invece, il diritto all'esenzione ticket per visite ed esami specialistici esclusivamente le seguenti categorie di assistiti:
- lavoratori in mobilità e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (Codice E97);
- lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (Codice E98);
- inoccupati e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (Codice E99).
"La modifica approvata - specifica l'Assessorato regionale alla Salute - si è resa necessaria dopo il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzione alla previgente normativa regionale ed in relazione al Piano di Rientro, anche al fine di allineare il regime delle esenzioni ticket per visite ed esami specialistici al quadro normativo nazionale. Nulla è mutato, invece, rispetto alle altre esenzioni riconosciute ai cittadini per invalidità e patologia, a tutela della maternità e per altre particolari condizioni".