Entrate comunali, somme rateizzabili per i contribuenti morosi
Le nuove regole per evitare il ricorso ad Equitalia
lunedì 18 agosto 2014
09.15
Una modalità di pagamento delle somme dovute al comune che intende dare "respiro" ai contribuenti altamurani e parziale sollievo alle loro tasche.
Questa la filosofia sul nuovo regolamento generale delle entrate comunali, approvato all'unanimità nell'ultimo consiglio comunale dopo una lunga discussione, con al centro un'importante novità concepita all'insegna di una maggiore perequazione sociale: la rateizzazione delle somme dovute all'ente secondo criteri progressivi.
Un nuovo istituto, originariamente non previsto, che il consiglio ha ritenuto opportuno introdurre per essere utilizzato prima dell' avvio delle procedure di riscossione coattiva e per venire incontro, in un contesto socio-economico di forte difficoltà, alle richieste dei contribuenti, fornendo strumenti alternativi al ricorso immediato da parte dell'ente ad Equitalia.
Le dilazioni di pagamento delle entrate prevedono però alcune precise condizioni. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili può essere concessa la rateazione dei pagamenti dovuti, a specifica domanda presentata dall'interessato, a pena di decadenza, per le entrate extratributarie, entro 30 giorni dal ricevimento della messa m mora da parte dell' Amministrazione; per le entrate tributarie, entro i termini per l'impugnazione degli avvisi di accertamento notificati da parte dell'Amministrazione ed in ogni caso prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva.
Le condizioni ed i limiti generali per l'accesso al beneficio della rateazione sono i seguenti: inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni a valere sulla medesima tipologia di entrata; decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento, alla scadenza, di due rate anche non consecutive; onere da parte del richiedente di dichiarare esplicitamente la propria acquiescenza nei confronti della pretesa creditoria da parte del comune; applicazione degli interessi di rateazione nella misura del tasso legale vigente alla data di presentazione della domanda.
La frequenza della rateizzazione è mensile e l'importo minimo di ogni rata è pari a 100 euro. Il versamento della prima rata deve avvenire entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di concessione della rateizzazione. In una fascia di importo da 500 a 2.000 euro, il numero massimo di rate mensili in cui si può dilazionare il debito è di 12; da 2.000 a 4.000 di 24, da 4.000 a 10.000 di 36, da 10.000 a 25.000 di 72.
Per le rateazioni straordinarie, ovvero quelle caratterizzate da durata superiore a 72 rate mensili, fino ad un massimo di 120 rate mensili, e da importo superiore a 25.000 euro, l' accesso al beneficio è concesso subordinatamente alla verifica, da parte del funzionario responsabile, della situazione di difficoltà economica, rilevata sulla base dei seguenti indicatori: per le persone fisiche e le ditte individuali, quando l'importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile, risultante dall'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) indicato nel modello Isee; per le altre imprese, quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione mensile.
Questa la filosofia sul nuovo regolamento generale delle entrate comunali, approvato all'unanimità nell'ultimo consiglio comunale dopo una lunga discussione, con al centro un'importante novità concepita all'insegna di una maggiore perequazione sociale: la rateizzazione delle somme dovute all'ente secondo criteri progressivi.
Un nuovo istituto, originariamente non previsto, che il consiglio ha ritenuto opportuno introdurre per essere utilizzato prima dell' avvio delle procedure di riscossione coattiva e per venire incontro, in un contesto socio-economico di forte difficoltà, alle richieste dei contribuenti, fornendo strumenti alternativi al ricorso immediato da parte dell'ente ad Equitalia.
Le dilazioni di pagamento delle entrate prevedono però alcune precise condizioni. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili può essere concessa la rateazione dei pagamenti dovuti, a specifica domanda presentata dall'interessato, a pena di decadenza, per le entrate extratributarie, entro 30 giorni dal ricevimento della messa m mora da parte dell' Amministrazione; per le entrate tributarie, entro i termini per l'impugnazione degli avvisi di accertamento notificati da parte dell'Amministrazione ed in ogni caso prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva.
Le condizioni ed i limiti generali per l'accesso al beneficio della rateazione sono i seguenti: inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni a valere sulla medesima tipologia di entrata; decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento, alla scadenza, di due rate anche non consecutive; onere da parte del richiedente di dichiarare esplicitamente la propria acquiescenza nei confronti della pretesa creditoria da parte del comune; applicazione degli interessi di rateazione nella misura del tasso legale vigente alla data di presentazione della domanda.
La frequenza della rateizzazione è mensile e l'importo minimo di ogni rata è pari a 100 euro. Il versamento della prima rata deve avvenire entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di concessione della rateizzazione. In una fascia di importo da 500 a 2.000 euro, il numero massimo di rate mensili in cui si può dilazionare il debito è di 12; da 2.000 a 4.000 di 24, da 4.000 a 10.000 di 36, da 10.000 a 25.000 di 72.
Per le rateazioni straordinarie, ovvero quelle caratterizzate da durata superiore a 72 rate mensili, fino ad un massimo di 120 rate mensili, e da importo superiore a 25.000 euro, l' accesso al beneficio è concesso subordinatamente alla verifica, da parte del funzionario responsabile, della situazione di difficoltà economica, rilevata sulla base dei seguenti indicatori: per le persone fisiche e le ditte individuali, quando l'importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile, risultante dall'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) indicato nel modello Isee; per le altre imprese, quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione mensile.