Entrate comunali, arriva il nuovo regolamento

Rateizzabili le somme dovute all'ente

martedì 2 settembre 2014 9.04
A cura di Francesco Mastromatteo

Introdurre all'interno del regolamento generale delle entrate comunali la rateizzazione dei pagamenti.

Questa la novità più importante all'interno del nuovo regolamento approvato all'unanimità dal consiglio comunale nell'ultima assise prima della pausa estiva, in seguito all'approvazione del bilancio di previsione e dopo aver incassato il parere favorevole degli uffici in merito alla regolarità tecnica e contabile, nonché del collegio dei revisori dei conti.

I nuovi istituti, originariamente non previsti, vanno a sostituire, abrogandolo, la precedente normativa, risalente al 1999, e accogliendo anche le proposte delle opposizioni intendono venire incontro alle difficoltà economiche dei contribuenti, in un momento di particolare crisi sociale, prima dell' avvio delle procedure di riscossione coattiva, fornendo strumenti alternativi al ricorso immediato da parte dell'ente ad Equitalia.

Le dilazioni di pagamento delle entrate prevedono però alcune precise condizioni. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili può essere concessa la rateazione dei pagamenti dovuti, a specifica domanda presentata dall'interessato, a pena di decadenza, per le entrate extratributarie, entro 30 giorni dal ricevimento della messa in mora da parte dell' Amministrazione; per le entrate tributarie, entro i termini per l'impugnazione degli avvisi di accertamento notificati da parte dell'Amministrazione ed in ogni caso prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva.

La frequenza della rateizzazione è mensile e l'importo minimo di ogni rata è pari a 100 euro. Il versamento della prima rata deve avvenire entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di concessione della rateizzazione. In una fascia di importo da 500 a 2.000 euro, il numero massimo di rate mensili in cui si può dilazionare il debito è di 12; da 2.000 a 4.000 di 24, da 4.000 a 10.000 di 36, da 10.000 a 25.000 di 72.

Per le rateazioni straordinarie, ovvero quelle caratterizzate da durata superiore a 72 rate mensili, fino ad un massimo di 120 rate mensili, e da importo superiore a 25.000 euro, l' accesso al beneficio è concesso subordinatamente alla verifica, da parte del funzionario responsabile, della situazione di difficoltà economica, rilevata sulla base dei seguenti indicatori: per le persone fisiche e le ditte individuali, quando l'importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile, risultante dall'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) indicato nel modello Isee; per le altre imprese, quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione mensile.

Le condizioni ed i limiti generali per l'accesso al beneficio della rateazione sono i seguenti: inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni a valere sulla medesima tipologia di entrata; decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento, alla scadenza, di due rate anche non consecutive; onere da parte del richiedente di dichiarare esplicitamente la propria acquiescenza nei confronti della pretesa creditoria da parte del comune; applicazione degli interessi di rateazione nella misura del tasso legale vigente alla data di presentazione della domanda.