Due sentenze a favore del Parco dell'Alta Murgia
Illeciti edilizi, sentenza di condanna. Impianto fotovoltaico, bocciato un ricorso al Tar
martedì 5 ottobre 2010
10.02
Abusivismo edilizio all'interno del Parco dell'Alta Murgia. Questo è il reato che ha fatto scattare le manette per alcuni imprenditori, condannandoli a diversi mesi di reclusione con l'accusa non solo di reati edilizi e ambientali sul territorio in agro di Altamura e ricadente all'interno del Parco dell'Alta Murgia, ma anche di falsità in atto pubblico.
Il Tribunale penale di Bari - Sezione distaccata di Altamura - con la sentenza pronunciata lo scorso 28 settembre, ha riconosciuto la prescrizione dei reati su indicati e ha condannato cinque degli imputati oltre che al carcere anche al pagamento delle spese legali (3.000 euro) in favore dell'Ente Parco ed al risarcimento del danno in favore dello stesso Ente, costituitosi parte civile. Inoltre nella sentenza si legge che il Tribunale "rimette le parti davanti al giudice civile per la liquidazone di tali danni".
Sempre più evidente, anche per la Giurisprudenza penale di Bari, appare la gravità delle alterazioni che gli abusi edilizi provocano sul territorio a maggior ragione se si tratta di una zona protetta, e anche l'Ente vede il proprio ruolo di tutela rafforzato nella lotta a questi abusi e, di conseguenza, nella valorizzazione del territorio. In allegato la sentenza del Tribunale.
Un'altra sentenza a favore dell'Ente Parco è stata emessa dal T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia). Un imprenditore altamurano, chiedeva di poter realizzare un impianto fotovoltaico su un suolo di pertinenza della sua azienda, che però ricade all'interno del SIC-ZPS "Murgia Alta", cioè un Sito di Importanza Comunitaria, una Zona a Protezione Speciale. Il suolo rientra nel perimetro del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, in zona 2. Il 12 ottobre 2009 L'ente Parco ha dunque respinto la richiesta di nulla osta per la realizzazione di tale impianto. L'imprenditore e l'azienda che avrebbe costruito l'impianto hanno fatto ricorso al T.A.R. L'Ente Parco si è costituito come parte civile. In corso di causa l'imprenditore e l'azienda fotovoltaica hanno esteso il ricorso anche alla Sopraintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari, che ha annullato l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Altamura con un atto del 4 dicembre 2009. Oltre a quello del Comune di Altamura, un altro parere favorevole al progetto, nonostante la sua ubicazione in zona SIC-ZPS, è stato dato dalla Provincia di Bari, che, con un provvedimento del 26 marzo 2009, ha concluso favorevolmente (con prescrizioni) la valutazione di incidenza ambientale.
Tuttavia il T.A.R. ha giudicato infondato il ricorso dell'imprenditore e dell'azienda fotovoltaica, condividendo le argomentazioni addotte dall'Ente Parco nel proprio provvedimento di diniego, citate nella sentenza: «in zona 2 è vietata la realizzazione di impianti e di opere tecnologiche che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio e gli equilibri ecologici; […] il progetto proposto determina una significativa alterazione della morfologia del suolo e del paesaggio, in quanto finalizzato all'insediamento di un impianto industriale per la produzione di energia rinnovabile con rilevante impatto paesaggistico, naturalistico, sul suolo e sulle componenti vegetazionali; […] gli impianti ad inseguitori sono composti da elementi che possono raggiungere anche i dieci metri di altezza complessiva per un numero di diverse decine di macchine. All'effetto di detrattore del paesaggio va aggiunto il possibile disturbo causato dai riflessi prodotti dagli specchi che potrebbero falsare sia la percezione paesaggistica sia determinare situazioni di pericolo stradale; […] l'allestimento di impianti fotovoltaici determina un impoverimento della risorsa suolo al di sotto degli specchi, con relativo innesco di processi di erosione. La riflessione della luce prodotta dagli specchi può ingenerare nelle specie di avifauna selvatica confusione e perdita dell'orientamento, in quanto rilevanti estensioni specchiate possono simulare raccolte d'acqua inesistenti. La collocazione degli impianti anche su terreni coperti da colture agricole determina in ogni caso una perdita di habitat di specie per gli uccelli selvatici particolarmente protetti nel Parco, […] viene determinata, inoltre, una sensibile variazione microclimatica locale che può arrecare danno ai processi microbiologici del terreno coperto da impianti. […] Gli impianti fotovoltaici determinano una possibile interferenza con il sistema suolo e con il sistema idrologico sotterraneo, in particolare nel territorio murgiano caratterizzato da calcare fessurato e da reticoli idrici superficiali e profondi. […] Negli impianti ad inseguitori, la componente suolo è interessata dalla realizzazione di fondamenta in c.a. con superficie pari a circa 50 mq, con un volume di terreno e roccia sottratti pari a circa 50 mc per ciascun inseguitore, per un totale complessivo di circa 2.800 mc, determinando notevoli perturbazioni al sistema idrologico. La realizzazione di cavidotti di collegamento, di piste per la manutenzione degli impianti e di cabine elettriche determina ulteriore sottrazione di suolo libero nonché la possibile perdita e la frammentazione di habitat naturali, seminaturali e di habitat di specie».
Il Tribunale penale di Bari - Sezione distaccata di Altamura - con la sentenza pronunciata lo scorso 28 settembre, ha riconosciuto la prescrizione dei reati su indicati e ha condannato cinque degli imputati oltre che al carcere anche al pagamento delle spese legali (3.000 euro) in favore dell'Ente Parco ed al risarcimento del danno in favore dello stesso Ente, costituitosi parte civile. Inoltre nella sentenza si legge che il Tribunale "rimette le parti davanti al giudice civile per la liquidazone di tali danni".
Sempre più evidente, anche per la Giurisprudenza penale di Bari, appare la gravità delle alterazioni che gli abusi edilizi provocano sul territorio a maggior ragione se si tratta di una zona protetta, e anche l'Ente vede il proprio ruolo di tutela rafforzato nella lotta a questi abusi e, di conseguenza, nella valorizzazione del territorio. In allegato la sentenza del Tribunale.
Un'altra sentenza a favore dell'Ente Parco è stata emessa dal T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia). Un imprenditore altamurano, chiedeva di poter realizzare un impianto fotovoltaico su un suolo di pertinenza della sua azienda, che però ricade all'interno del SIC-ZPS "Murgia Alta", cioè un Sito di Importanza Comunitaria, una Zona a Protezione Speciale. Il suolo rientra nel perimetro del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, in zona 2. Il 12 ottobre 2009 L'ente Parco ha dunque respinto la richiesta di nulla osta per la realizzazione di tale impianto. L'imprenditore e l'azienda che avrebbe costruito l'impianto hanno fatto ricorso al T.A.R. L'Ente Parco si è costituito come parte civile. In corso di causa l'imprenditore e l'azienda fotovoltaica hanno esteso il ricorso anche alla Sopraintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari, che ha annullato l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Altamura con un atto del 4 dicembre 2009. Oltre a quello del Comune di Altamura, un altro parere favorevole al progetto, nonostante la sua ubicazione in zona SIC-ZPS, è stato dato dalla Provincia di Bari, che, con un provvedimento del 26 marzo 2009, ha concluso favorevolmente (con prescrizioni) la valutazione di incidenza ambientale.
Tuttavia il T.A.R. ha giudicato infondato il ricorso dell'imprenditore e dell'azienda fotovoltaica, condividendo le argomentazioni addotte dall'Ente Parco nel proprio provvedimento di diniego, citate nella sentenza: «in zona 2 è vietata la realizzazione di impianti e di opere tecnologiche che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio e gli equilibri ecologici; […] il progetto proposto determina una significativa alterazione della morfologia del suolo e del paesaggio, in quanto finalizzato all'insediamento di un impianto industriale per la produzione di energia rinnovabile con rilevante impatto paesaggistico, naturalistico, sul suolo e sulle componenti vegetazionali; […] gli impianti ad inseguitori sono composti da elementi che possono raggiungere anche i dieci metri di altezza complessiva per un numero di diverse decine di macchine. All'effetto di detrattore del paesaggio va aggiunto il possibile disturbo causato dai riflessi prodotti dagli specchi che potrebbero falsare sia la percezione paesaggistica sia determinare situazioni di pericolo stradale; […] l'allestimento di impianti fotovoltaici determina un impoverimento della risorsa suolo al di sotto degli specchi, con relativo innesco di processi di erosione. La riflessione della luce prodotta dagli specchi può ingenerare nelle specie di avifauna selvatica confusione e perdita dell'orientamento, in quanto rilevanti estensioni specchiate possono simulare raccolte d'acqua inesistenti. La collocazione degli impianti anche su terreni coperti da colture agricole determina in ogni caso una perdita di habitat di specie per gli uccelli selvatici particolarmente protetti nel Parco, […] viene determinata, inoltre, una sensibile variazione microclimatica locale che può arrecare danno ai processi microbiologici del terreno coperto da impianti. […] Gli impianti fotovoltaici determinano una possibile interferenza con il sistema suolo e con il sistema idrologico sotterraneo, in particolare nel territorio murgiano caratterizzato da calcare fessurato e da reticoli idrici superficiali e profondi. […] Negli impianti ad inseguitori, la componente suolo è interessata dalla realizzazione di fondamenta in c.a. con superficie pari a circa 50 mq, con un volume di terreno e roccia sottratti pari a circa 50 mc per ciascun inseguitore, per un totale complessivo di circa 2.800 mc, determinando notevoli perturbazioni al sistema idrologico. La realizzazione di cavidotti di collegamento, di piste per la manutenzione degli impianti e di cabine elettriche determina ulteriore sottrazione di suolo libero nonché la possibile perdita e la frammentazione di habitat naturali, seminaturali e di habitat di specie».