Disposizioni tecniche per la bruciatura delle stoppie
Consentita a partire da venerdì 1 ottobre. L'inosservanza è sanzionabile
lunedì 27 settembre 2010
La pratica della bruciatura delle stoppie, se effettuata con i giusti accorgimenti, non determina effetti negativi sulle specie animali e vegetali e riduce sensibilmente il rischio di innesco di incendi boschivi. Il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco dell'Alta Murgia, nella seduta di Venerdì 17 settembre 2010, ha conferito al direttore, Fabio Modesti, l'incarico di stabilire i provvedimenti necessari a consentirla a partire dal 1° ottobre 2010, in linea con quanto previsto dalla proposta di Regolamento del Parco, adottata dallo stesso Consiglio Direttivo il 31 maggio scorso ed attualmente in fase di consultazione pubblica.
La bruciatura è consentita a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata una precesa o fascia protettiva per una larghezza continua e costante di almeno dieci o quindici metri lungo i confini, che non devono distare meno di cento metri dalle superfici boschive, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea, nonché da terreni incolti. La precesa o fascia di protezione deve poi essere realizzata esclusivamente su suolo agricolo ed essere tenuta sgombra da ogni residuo di vegetazione mediante periodiche lavorazioni del terreno.
L'accensione delle stoppie deve essere comunicata all'Ente Parco con un preavviso di almeno sette giorni, indicando: la data di accensione, l'orario di accensione e di spegnimento, la località, il foglio di mappa e la particella catastale. Le operazioni devono essere eseguite in presenza del conduttore del fondo dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme. La zona interessata deve essere presidiata fino al totale spegnimento della combustione.
Queste disposizioni tecniche non si applicano agli agricoltori che hanno sottoscritto con l'Ente la Convenzione per la gestione ambientale del territorio aderendo alla misura dell'interramento delle stoppie. Nei confronti di questi ultimi, l'Ente si riserva di effettuare le opportune verifiche.
La violazione e l'inosservanza di queste norme sono sanzionate ai sensi dell'art. 30 delle legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni; se determinano incendi boschivi, sono suscettibili di sanzioni anche penali, ai sensi dell'art. 11 della legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modificazioni ed integrazioni.
La bruciatura è consentita a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata una precesa o fascia protettiva per una larghezza continua e costante di almeno dieci o quindici metri lungo i confini, che non devono distare meno di cento metri dalle superfici boschive, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea, nonché da terreni incolti. La precesa o fascia di protezione deve poi essere realizzata esclusivamente su suolo agricolo ed essere tenuta sgombra da ogni residuo di vegetazione mediante periodiche lavorazioni del terreno.
L'accensione delle stoppie deve essere comunicata all'Ente Parco con un preavviso di almeno sette giorni, indicando: la data di accensione, l'orario di accensione e di spegnimento, la località, il foglio di mappa e la particella catastale. Le operazioni devono essere eseguite in presenza del conduttore del fondo dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme. La zona interessata deve essere presidiata fino al totale spegnimento della combustione.
Queste disposizioni tecniche non si applicano agli agricoltori che hanno sottoscritto con l'Ente la Convenzione per la gestione ambientale del territorio aderendo alla misura dell'interramento delle stoppie. Nei confronti di questi ultimi, l'Ente si riserva di effettuare le opportune verifiche.
La violazione e l'inosservanza di queste norme sono sanzionate ai sensi dell'art. 30 delle legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni; se determinano incendi boschivi, sono suscettibili di sanzioni anche penali, ai sensi dell'art. 11 della legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modificazioni ed integrazioni.