Corte di Giustizia Europea: «Possibile impedire la costruzione di pale eoliche in Parchi Nazionali»

Un'azienda altamurana al centro della vicenda. L'Ente Parco respinse nel 2009 la richiesta di nulla osta

martedì 26 luglio 2011

Il 12 ottobre 2009 l'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia respingeva la richiesta di nulla osta di un'azienda altamurana, Murgeolica, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su un suolo di pertinenza dell'azienda, ma ricadente all'interno del Sic-Zps "Murgia Alta". L'area, Sito di Importanza Comunitaria e Zona a Protezione Speciale, rientrava nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia. L'azienda ricorse al Tribunale Amministrativo Regionale. L'Ente Parco si costituì parte civile. In corso di causa l'azienda fotovoltaica estese il ricorso anche alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari, che annullò l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Altamura con un atto del 4 dicembre 2009. Oltre a quello del Comune, un altro parere favorevole al progetto era stato dato dalla Provincia di Bari.

Il Tar, tuttavia, ritenne infondato il ricorso dell'azienda, condividendo le argomentazioni addotte dall'Ente Parco nel proprio provvedimento di diniego, citate nella sentenza: «In zona 2 è vietata la realizzazione di impianti e di opere tecnologiche che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio e gli equilibri ecologici».

A marzo scorso il Consiglio di Stato ha dato ragione all'Ente Parco. La richiesta di autorizzazione, cui è seguito il diniego dell'Ente Parco, era precedente all'entrata in vigore delle linee guida nazionali e regionali sulla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tuttavia i giudici del Consiglio di Stato, cosi come prima di loro quelli del Tar Puglia - sezione di Bari, hanno ritenuto che la legislazione nazionale sulle aree naturali protette (legge n. 394/1991 e D.P.R. 10 marzo 2004 di istituzione del Parco Nazionale dell'Alta Murgia) potesse fare autonomamente da scudo a richieste che avessero natura contrastante con la necessità di tutela degli ecosistemi e del paesaggio.

Sulla questione sollevata dal Tar – sezione di Bari relativamente alla compatibilità della normativa regionale pugliese a tutela delle zone Sic e Zps, appartenenti alla Rete ecologica europea (Rete Natura 2000), con i principi previsti dalle direttive comunitarie a tutela degli habitat prioritari e della fauna e flora selvatiche, si è espressa, il 21 luglio scorso, la Corte di Giustizia Europea di Lussemburgo. La Corte ha asserito che impedire la costruzione di pale eoliche in un Parco Nazionale non infrange la legge dell'Unione Europea. Dunque il divieto totale di costruzione di impianti eolici in aree coperte dalla direttiva Natura 2000, quella che regola i principi di protezione ambientale all'interno dell'Unione, è legale.