Casi di cattiva sanità, quale la responsabilità medica?

Un dibattito sulla normativa vigente

lunedì 9 dicembre 2013 10.07
La responsabilità medica è un tema quanto mai attuale seppure giuridicamente complesso. Il percorso giurisprudenziale si rivela spesso lungo e difficile, considerando le decisioni nelle quali il giudicante è chiamato a decidere casi umanamente forti. La questione è stata oggetto di dibattito nel corso di un convegno organizzato dall'associazione avvocati e praticanti "F. Santoro Passarelli" di Altamura, l'ausilio dell'Ordine degli avvocati di Bari ed il patrocinio dell'Ordine dei medici di Bari. Sono stati presenti Giovanni Stefanì (referente per la mediazione e consigliere dell'Ordine avvocati di Bari), Franco Lavalle (vicepresidente dell'Ordine dei medici di Bari), Alessandro Dell'Erba (Università di Bari), Filippo Portoghese (componente Comitato medico legale e consenso informatico società italiana urologia), Roberto F. Iannone (ricercatore Università di Bari) e come moderatore Antonio Santeramo ( presidente dell'associazione F. Santoro Passarelli).

Al centro del dibattito la delicata normativa vigente. Da ricordare che la sentenza delle Sezioni unite della Suprema Corte n. 577/2008, in materia di inquadramento giuridico della responsabilità medica, ha definito la natura contrattuale della responsabilità civile sia della struttura sanitaria presso la quale il paziente si è rivolto per ricevere le prestazioni sanitarie, oltre che del medico che ha prestato l'assistenza.

La responsabilità contrattuale della struttura sanitaria trova fondamento nel cd. contratto di spedalità o contratto di assistenza in virtù del quale la struttura deve fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria". Di recente la Corte Costituzionale, nell'ordinanza n. 295, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Milano, dell'articolo 3 della legge 189/2012 (legge Balduzzi) riguardante la colpa medica. L'oggetto del contendere riguardava, in particolare, il comma 1 dell'articolo 3 che recitava: "L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve". L'articolo 3 della c.d. legge Balduzzi, pur oggetto di contrastanti interpretazioni e complessivi, ha avuto il merito di far sì che il legislatore si è fatto carico in concreto del problema del crescente e preoccupante contenzioso giudiziario relativo alla responsabilità medica con soluzioni certamente opinabili ma comunque concrete e specifiche.

Gianni Scalera
Responsabilità medica © Angela Colonna
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Responsabilità medica © Angela Colonna
Responsabilità medica © Angela Colonna
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